Conto Energia, obbligatorio il certificato antimafia
RISPARMIO ENERGETICO
Conto Energia, obbligatorio il certificato antimafia
Esenti dall’obbligo le P.A. e i destinatari di incentivi fino a 150.000 euro
09/11/2011 - Chi intende usufruire degli incentivi del quarto Conto Energia per il fotovoltaico (DM 5 maggio 2011) è tenuto a presentare il certificato antimafia. Lo fa sapere il GSE con un comunicato.
Il certificato antimafia è rilasciato dalla Prefettura o dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede; deve riportare la dicitura antimafia, ai fini di quanto previsto dall’art. 67 del Dlgs 159/2011. I certificati devono essere trasmessi al GSE in corso di validità (entro sei mesi dal loro rilascio).
Sono esenti dall’obbligo di presentazione del certificato antimafia:
a) i soggetti pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un’azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;
b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;
c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.
Con riferimento al punto d):
- il valore complessivo degli incentivi può essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante (comprensiva di eventuali premi/maggiorazioni) per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d’impianto, per i venti anni di durata dell’incentivo;
- la tariffa incentivante è quella prevista dal DM 5 maggio 2011 con riferimento alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
I soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall’obbligo della presentazione della certificazione antimafia devono compilare il modello di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
La mancata presentazione della certificazione antimafia o della dichiarazione di esenzione dall’obbligo di cui sopra comporta la non ammissione agli incentivi.
Il certificato antimafia è rilasciato dalla Prefettura o dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede; deve riportare la dicitura antimafia, ai fini di quanto previsto dall’art. 67 del Dlgs 159/2011. I certificati devono essere trasmessi al GSE in corso di validità (entro sei mesi dal loro rilascio).
Sono esenti dall’obbligo di presentazione del certificato antimafia:
a) i soggetti pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un’azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;
b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;
c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.
Con riferimento al punto d):
- il valore complessivo degli incentivi può essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante (comprensiva di eventuali premi/maggiorazioni) per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d’impianto, per i venti anni di durata dell’incentivo;
- la tariffa incentivante è quella prevista dal DM 5 maggio 2011 con riferimento alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
I soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall’obbligo della presentazione della certificazione antimafia devono compilare il modello di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
La mancata presentazione della certificazione antimafia o della dichiarazione di esenzione dall’obbligo di cui sopra comporta la non ammissione agli incentivi.