Fotovoltaico, illegittime le linee guida della Puglia sulle rinnovabili
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NORMATIVA
Fotovoltaico, illegittime le linee guida della Puglia sulle rinnovabili
Tar Puglia: sulle aree non idonee non può gravare un divieto assoluto, va sempre motivato il diniego
Vedi Aggiornamento del 24/04/2012
Vedi Aggiornamento del 24/04/2012
23/12/2011 - Le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non possono introdurre divieti assoluti in una determinata zona. Se lo fanno sono illegittime perché violano le linee guida nazionali.
Lo ha affermato il Tar Puglia, che con la sentenza 2156/2011 ha dichiarato illegittimo, perchè difforme dalla normativa nazionale, il regolamento che individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti.
Secondo il Tribunale Amministrativo, che si è pronunciato sul diniego opposto alla richiesta di realizzazione di un impianto fotovoltaico, le aree non idonee non possono essere qualificate come zone soggette a divieto assoluto. L’individuazione di queste zone deve invece servire da accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione.
Non sono quindi ammissibili interdizioni a priori estese a intere porzioni di territorio perché, anche in presenza di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, si deve sempre operare un bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.
In questo contesto il Tar ha valutato le linee guida regionali difformi da quelle nazionali.
I giudici amministrativi hanno affermato infatti che deve essere sempre effettuata una valutazione dell’area su cui il proponente intende installare l’impianto.
Il provvedimento di diniego deve contenere quindi una motivazione specifica con adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata nella zone e non può richiamare in modo generico le linee guida nazionali.
Ne consegue che le linee guida regionali non possono imporre un divieto assoluto. In tal caso diventano incongrue con le linee guida nazionali e quindi illegittime.
Lo ha affermato il Tar Puglia, che con la sentenza 2156/2011 ha dichiarato illegittimo, perchè difforme dalla normativa nazionale, il regolamento che individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti.
Secondo il Tribunale Amministrativo, che si è pronunciato sul diniego opposto alla richiesta di realizzazione di un impianto fotovoltaico, le aree non idonee non possono essere qualificate come zone soggette a divieto assoluto. L’individuazione di queste zone deve invece servire da accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione.
Non sono quindi ammissibili interdizioni a priori estese a intere porzioni di territorio perché, anche in presenza di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, si deve sempre operare un bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.
In questo contesto il Tar ha valutato le linee guida regionali difformi da quelle nazionali.
I giudici amministrativi hanno affermato infatti che deve essere sempre effettuata una valutazione dell’area su cui il proponente intende installare l’impianto.
Il provvedimento di diniego deve contenere quindi una motivazione specifica con adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata nella zone e non può richiamare in modo generico le linee guida nazionali.
Ne consegue che le linee guida regionali non possono imporre un divieto assoluto. In tal caso diventano incongrue con le linee guida nazionali e quindi illegittime.
Norme correlate
Sentenza 14/12/2011 n.2156
Tar Puglia: parziale illegittimità delle linee guida della Puglia sulle rinnovabili
Regolamento 30/12/2010 n.24
Regione Puglia - Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia
Decreto Ministeriale 10/09/2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
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