Rinnovabili, nel Lazio ok alla legge per la semplificazione
NORMATIVA
Rinnovabili, nel Lazio ok alla legge per la semplificazione
Aumentano del 30% le soglie per l’assoggettabilità alla Via, Pas per gli impianti fino a 1Mw
04/01/2012 - Approvata dalla Regione Lazio la Legge Regionale 16/2011, contenente norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili. Il testo, che a maggio aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione Ambiente, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
La legge promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incrementando del 30% la soglia dimensionale per la verifica di assoggettabilità alla Via, Valutazione di impatto ambientale. Si tratta di una semplificazione in base alla quale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che per dimensioni sarebbero stati assoggettati alla Via, ne saranno adesso esentati. Questo snellimento delle procedure non si applica però nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.
La semplificazione coglie anche la possibilità, offerta dal Decreto legislativo 28/2011, di autorizzare gli impianti fino a 1 Mw con Pas, Procedura abilitativa semplificata.
In attesa di una delibera regionale a riguardo, gli oneri istruttori relativi alla Pas sono stati fissati allo 0,03 per cento del costo dell’investimento.
Ai sensi del DM 10 settembre 2010, contenente le linee guida esplicative del Decreto Legislativo 387/2003, è possibile effettuare la semplice comunicazione inerente alle attività di edilizia libera per gli impianti di potenza nominale fino a 50 Kw.
Rientra nelle attività di edilizia libera anche l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e di impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente autorizzate.
Il testo della norma specifica inoltre che le nuove regole si applicheranno ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
La legge promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incrementando del 30% la soglia dimensionale per la verifica di assoggettabilità alla Via, Valutazione di impatto ambientale. Si tratta di una semplificazione in base alla quale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che per dimensioni sarebbero stati assoggettati alla Via, ne saranno adesso esentati. Questo snellimento delle procedure non si applica però nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.
La semplificazione coglie anche la possibilità, offerta dal Decreto legislativo 28/2011, di autorizzare gli impianti fino a 1 Mw con Pas, Procedura abilitativa semplificata.
In attesa di una delibera regionale a riguardo, gli oneri istruttori relativi alla Pas sono stati fissati allo 0,03 per cento del costo dell’investimento.
Ai sensi del DM 10 settembre 2010, contenente le linee guida esplicative del Decreto Legislativo 387/2003, è possibile effettuare la semplice comunicazione inerente alle attività di edilizia libera per gli impianti di potenza nominale fino a 50 Kw.
Rientra nelle attività di edilizia libera anche l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e di impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente autorizzate.
Il testo della norma specifica inoltre che le nuove regole si applicheranno ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.