Umbria, più semplici gli interventi in zone sismiche
NORMATIVA
Umbria, più semplici gli interventi in zone sismiche
Ampliato l’elenco delle opere ‘‘prive di rilevanza’’ realizzabili senza autorizzazione
23/02/2012 - La Giunta regionale umbra ha approvato le nuove procedure semplificate per il rilascio, da parte degli uffici provinciali, delle autorizzazioni relative agli interventi da realizzare nel territorio regionale e per la vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.
Le nuove norme, proposte dall’Assessore ai Lavori pubblici Stefano Vinti, attuano la Lr 5/2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, modificata con la Lr 8/2011 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”.
“Per velocizzare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche - ha affermato Vinti - è stato irrobustito l’elenco delle opere ‘prive di rilevanza’, strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, per le quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione ovvero il deposito dei progetti presso le Province competenti. Il committente dell’opera è tenuto a conservare la documentazione progettuale ed a esibirla in caso di controlli in corso d’opera, assieme alla ‘asseverazione’ di rispetto della normativa tecnica vigente a firma del progettista e al ‘certificato di rispondenza’ delle opere eseguite al progetto redatto, a firma del direttore dei lavori”.
“Nel contempo - ha aggiunto l’Assessore - abbiamo introdotto l’elenco dei lavori ‘di minore rilevanza’ per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero di quegli interventi ritenuti strutturalmente meno rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni che agli interventi su costruzioni esistenti”.
Per questi lavori, tra i quali sono comprese tutte le opere che riguardano le costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli e quelle che riguardano edifici il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali (limitatamente ai 500 mc con un massimo di due piani) nonché per tutti gli interventi locali su costruzioni esistenti, è previsto il controllo a campione sia del progetto preventivamente depositato in Provincia che dell’esecuzione di opere. Tale facilitazione non si applica agli interventi su opere ‘strategiche’ o ‘rilevanti’, e nemmeno su quelli ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana. “In ogni modo - ha precisato Vinti - i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia antisismica”.
Una profonda riorganizzazione ha riguardato le ‘varianti strutturali’ non sostanziali, per le quali non è richiesto il deposito preventivo della documentazione progettuale o l’autorizzazione sismica preventiva, perché non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario. I procedimenti in corso all’entrata in vigore dei provvedimenti regionali, cioè quelli per i quali a questa data sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture per l’autorizzazione sismica o sia stata rilasciata l’attestazione di avvenuto deposito del progetto medesimo, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
Oltre ad aggiornare la classificazione degli interventi nonché la modulistica per l’istanza di autorizzazione o deposito, la Regione individua una nuova procedura anche per il ‘certificato di rispondenza’, che prevede in capo al Direttore dei lavori la redazione e il deposito del Certificato presso le amministrazioni competenti e che l’eventuale collaudatore acquisisca il suddetto certificato e lo alleghi, citandolo, al proprio atto di collaudo. Nel contempo, anche i certificati sui materiali ed i certificati di prova saranno sempre depositati presso la pubblica amministrazione competente, per completezza documentale e nell’ottica di garantire un effettivo supporto a verifiche e controlli successivi.
In ultimo, la Regione detta le regole con le quali le Province, congiuntamente, adottano gli importi del ‘rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli’, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attività e dell’impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Gli importi saranno differenziati, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti e sono stati previsti numerosi casi di esenzione o riduzione. La diminuzione di spesa che ne conseguirà è altro forte segnale ed impulso per tutti gli operatori del settore nonché per gli stessi cittadini.
“L’enorme lavoro svolto dagli esperti regionali - ha concluso Vinti - tende così all’obbiettivo di semplificare le autorizzazioni, venendo incontro alle esigenze di professionisti, imprenditori e cittadini senza però abbassare l’asticella della sicurezza ma cercando di concentrare l’operato di controllo laddove è più necessario ed auspicabile”.
Le nuove norme, proposte dall’Assessore ai Lavori pubblici Stefano Vinti, attuano la Lr 5/2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, modificata con la Lr 8/2011 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”.
“Per velocizzare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche - ha affermato Vinti - è stato irrobustito l’elenco delle opere ‘prive di rilevanza’, strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, per le quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione ovvero il deposito dei progetti presso le Province competenti. Il committente dell’opera è tenuto a conservare la documentazione progettuale ed a esibirla in caso di controlli in corso d’opera, assieme alla ‘asseverazione’ di rispetto della normativa tecnica vigente a firma del progettista e al ‘certificato di rispondenza’ delle opere eseguite al progetto redatto, a firma del direttore dei lavori”.
“Nel contempo - ha aggiunto l’Assessore - abbiamo introdotto l’elenco dei lavori ‘di minore rilevanza’ per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero di quegli interventi ritenuti strutturalmente meno rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni che agli interventi su costruzioni esistenti”.
Per questi lavori, tra i quali sono comprese tutte le opere che riguardano le costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli e quelle che riguardano edifici il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali (limitatamente ai 500 mc con un massimo di due piani) nonché per tutti gli interventi locali su costruzioni esistenti, è previsto il controllo a campione sia del progetto preventivamente depositato in Provincia che dell’esecuzione di opere. Tale facilitazione non si applica agli interventi su opere ‘strategiche’ o ‘rilevanti’, e nemmeno su quelli ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana. “In ogni modo - ha precisato Vinti - i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia antisismica”.
Una profonda riorganizzazione ha riguardato le ‘varianti strutturali’ non sostanziali, per le quali non è richiesto il deposito preventivo della documentazione progettuale o l’autorizzazione sismica preventiva, perché non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario. I procedimenti in corso all’entrata in vigore dei provvedimenti regionali, cioè quelli per i quali a questa data sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture per l’autorizzazione sismica o sia stata rilasciata l’attestazione di avvenuto deposito del progetto medesimo, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
Oltre ad aggiornare la classificazione degli interventi nonché la modulistica per l’istanza di autorizzazione o deposito, la Regione individua una nuova procedura anche per il ‘certificato di rispondenza’, che prevede in capo al Direttore dei lavori la redazione e il deposito del Certificato presso le amministrazioni competenti e che l’eventuale collaudatore acquisisca il suddetto certificato e lo alleghi, citandolo, al proprio atto di collaudo. Nel contempo, anche i certificati sui materiali ed i certificati di prova saranno sempre depositati presso la pubblica amministrazione competente, per completezza documentale e nell’ottica di garantire un effettivo supporto a verifiche e controlli successivi.
In ultimo, la Regione detta le regole con le quali le Province, congiuntamente, adottano gli importi del ‘rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli’, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attività e dell’impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Gli importi saranno differenziati, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti e sono stati previsti numerosi casi di esenzione o riduzione. La diminuzione di spesa che ne conseguirà è altro forte segnale ed impulso per tutti gli operatori del settore nonché per gli stessi cittadini.
“L’enorme lavoro svolto dagli esperti regionali - ha concluso Vinti - tende così all’obbiettivo di semplificare le autorizzazioni, venendo incontro alle esigenze di professionisti, imprenditori e cittadini senza però abbassare l’asticella della sicurezza ma cercando di concentrare l’operato di controllo laddove è più necessario ed auspicabile”.