Detrazione 36%, dati catastali nella dichiarazione dei redditi
NORMATIVA
Detrazione 36%, dati catastali nella dichiarazione dei redditi
Niente più comunicazione al Centro operativo di Pescara. Dall’Agenzia delle Entrate la Guida con tutte le novità
07/03/2012 - Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante dell’ultimo anno è stata l’abolizione - dal 14 maggio 2011 - dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Decreto Sviluppo (Legge 106/2011).
In luogo dell’invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (leggi tutto).
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un’apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella “C.O. Pescara/Condominio” nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l’indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Le altre novità degli ultimi mesi
A luglio 2011, è stata tagliata dal 10% al 4% la ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili, a titolo di acconto delle imposte sul reddito gravanti sulle imprese che realizzano il lavoro. La decurtazione opera dal 6 luglio 2011. (Legge 111/2011).
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene
automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l’ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.
In luogo dell’invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (leggi tutto).
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un’apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella “C.O. Pescara/Condominio” nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l’indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Le altre novità degli ultimi mesi
A luglio 2011, è stata tagliata dal 10% al 4% la ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili, a titolo di acconto delle imposte sul reddito gravanti sulle imprese che realizzano il lavoro. La decurtazione opera dal 6 luglio 2011. (Legge 111/2011).
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene
automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l’ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.