Le Società tra Professionisti, focus sulla nuova disciplina
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PROFESSIONE
Le Società tra Professionisti, focus sulla nuova disciplina
Dalla Legge di Stabilità al DL Liberalizzazioni: tetto di un terzo per i soci non professionisti e obbligo di polizza assicurativa
Vedi Aggiornamento
del 27/10/2017
Vedi Aggiornamento del 27/10/2017
05/03/2012 - In attesa del varo di una riforma organica delle libere professioni, annunciato come imminente dal Ministro della Giustizia Paola Severino, torniamo sulle Società tra Professionisti, un istituto introdotto qualche mese fa e modificato dal decreto Liberalizzazioni.
La Legge di Stabilità 2012 (Legge 183/2011), ha introdotto nella normativa nazionale le Società tra professionisti, cioè società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Successivamente, la disciplina è stata modificata dal Decreto Liberalizzazioni, con il maxiemendamento approvato dal Senato giovedì scorso (leggi tutto).
Allo stato attuale, quindi, le Società tra Professionisti (STP) sono società composte da:
- soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, e cittadini della UE, purchè in possesso del titolo di studio abilitante;
- soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è stato fissato dal DL Liberalizzazioni.
Lo sforamento del tetto di un terzo da parte dei soci non professionisti determina lo scioglimento della STP, e il Consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale la STP è iscritta procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la Società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.
L’attività professionale è svolta in via esclusiva dai soci e l’atto costitutivo della STP deve indicare criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta.
Ancora il DL Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per le STP di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la Società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale è iscritta. Il socio professionista può oppone agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti. La partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra professionisti. La Società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Liberalizzazioni.
La Legge di Stabilità 2012 (Legge 183/2011), ha introdotto nella normativa nazionale le Società tra professionisti, cioè società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Successivamente, la disciplina è stata modificata dal Decreto Liberalizzazioni, con il maxiemendamento approvato dal Senato giovedì scorso (leggi tutto).
Allo stato attuale, quindi, le Società tra Professionisti (STP) sono società composte da:
- soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, e cittadini della UE, purchè in possesso del titolo di studio abilitante;
- soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è stato fissato dal DL Liberalizzazioni.
Lo sforamento del tetto di un terzo da parte dei soci non professionisti determina lo scioglimento della STP, e il Consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale la STP è iscritta procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la Società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.
L’attività professionale è svolta in via esclusiva dai soci e l’atto costitutivo della STP deve indicare criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta.
Ancora il DL Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per le STP di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la Società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale è iscritta. Il socio professionista può oppone agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti. La partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra professionisti. La Società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Liberalizzazioni.
Norme correlate
Legge dello Stato 24/03/2012 n.27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto-legge liberalizzazioni)
Legge dello Stato 12/11/2011 n.183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Suppl. Ordinario n. 234)
Approfondimenti
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