Servizi progettazione, ok all’affidamento diretto entro il limite dei 40 mila euro
NORMATIVA
Servizi progettazione, ok all’affidamento diretto entro il limite dei 40 mila euro
Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce i dubbi sulle soglie per gli incarichi di ingegneria e architettura
04/04/2012 - Confermato l’innalzamento a 40 mila euro delle soglie per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura. È quanto emerso dalla risposta del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti ad un’interrogazione proposta dal deputato Guido Dussin.
I dubbi e l’interrogazione
L’interrogazione del deputato Guido Dussin ha chiesto di fare chiarezza sulle novità normative introdotte in materia di appalti dalla Legge 106/2011, che ha convertito il Dl Sviluppo 70/2011, contenente una serie di modifiche al D.lgs 163/2006, Codice dei Contratti pubblici, che hanno innalzato a 40 mila euro il limite per il conferimento fiduciario degli incarichi professionali nei lavori pubblici.
A fronte della previsione di innalzamento delle soglie, studiata per semplificare l’accesso alle gare, è stata lamentata una mancanza di coordinamento tra il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Sviluppo, e il Dpr 207/2010, Regolamento attuativo.
In particolare, durante l’interrogazione è stato chiesto di chiarire il dubbio sull’applicazione delle nuove soglie anche ai servizi di ingegneria e architettura dato che il Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice Appalti, mantiene il limite di soglia dei 20 mila euro. Una discordanza che, a detta degli interroganti, ha provocato problemi interpretativi nelle Pubbliche Amministrazioni alle prese con le gare e l’affidamento degli incarichi.
Aumento soglie anche nei servizi di ingegneria e architettura
Il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti Guido Impronta, ha confermato che l’aumento delle soglie è generalizzato e non esclude quindi i servizi di ingegneria e architettura.
Dato il principio della gerarchia delle fonti, in base alla quale le norme di rango primario prevalgono su quelle secondarie, a prescindere dal fatto che siano anteriori o successive, in attesa che il legislatore secondario adegui il Dpr 207/2010 a quanto stabilito dal D.lgs 163/2006, così come modificato dalla Legge 106/2011, il Codice Appalti prevale sul regolamento di attuazione.
Ne consegue che i servizi di ingegneria e architettura sono soggetti alla norma rinnovata, che innalza a 40 mila euro la soglia per l’affidamento fiduciario degli incarichi.
I dubbi e l’interrogazione
L’interrogazione del deputato Guido Dussin ha chiesto di fare chiarezza sulle novità normative introdotte in materia di appalti dalla Legge 106/2011, che ha convertito il Dl Sviluppo 70/2011, contenente una serie di modifiche al D.lgs 163/2006, Codice dei Contratti pubblici, che hanno innalzato a 40 mila euro il limite per il conferimento fiduciario degli incarichi professionali nei lavori pubblici.
A fronte della previsione di innalzamento delle soglie, studiata per semplificare l’accesso alle gare, è stata lamentata una mancanza di coordinamento tra il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Sviluppo, e il Dpr 207/2010, Regolamento attuativo.
In particolare, durante l’interrogazione è stato chiesto di chiarire il dubbio sull’applicazione delle nuove soglie anche ai servizi di ingegneria e architettura dato che il Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice Appalti, mantiene il limite di soglia dei 20 mila euro. Una discordanza che, a detta degli interroganti, ha provocato problemi interpretativi nelle Pubbliche Amministrazioni alle prese con le gare e l’affidamento degli incarichi.
Aumento soglie anche nei servizi di ingegneria e architettura
Il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti Guido Impronta, ha confermato che l’aumento delle soglie è generalizzato e non esclude quindi i servizi di ingegneria e architettura.
Dato il principio della gerarchia delle fonti, in base alla quale le norme di rango primario prevalgono su quelle secondarie, a prescindere dal fatto che siano anteriori o successive, in attesa che il legislatore secondario adegui il Dpr 207/2010 a quanto stabilito dal D.lgs 163/2006, così come modificato dalla Legge 106/2011, il Codice Appalti prevale sul regolamento di attuazione.
Ne consegue che i servizi di ingegneria e architettura sono soggetti alla norma rinnovata, che innalza a 40 mila euro la soglia per l’affidamento fiduciario degli incarichi.