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Permesso di costruire, confermato il silenzio assenso

Permesso di costruire, confermato il silenzio assenso

Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia: l’inerzia della PA non può danneggiare il richiedente

Vedi Aggiornamento del 24/09/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/09/2014
03/05/2012 - Non può essere annullato il permesso di costruire che si è formato per silenzio assenso nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge. È la posizione espressa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la sentenza 243/2012.
 
La sentenza da una parte ha ribadito la legittimità del permesso di costruire e dall’altra ha giudicato illegittimo il provvedimento del Comune con cui erano stati sospesi i lavori e annullato il titolo abilitativo.
 
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, osservando che l’interessato aveva osservato tutti gli adempimenti e atteso il termine prescritto senza che gli fosse notificato un provvedimento motivato di diniego, ha affermato che i comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione non possono arrecare un danno al richiedente. Ciò significa che la formazione del silenzio assenso non può essere impedita dal mancato adempimento delle competenze da parte del Comune.
 
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha inoltre annullato il provvedimento comunale con cui era stato a sua volta annullato il permesso di costruire ed erano stati sospesi i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile. La decisione è stata motivata dalla procedura prevista per la formazione del silenzio assenso sulle domande di permesso di costruire, che consente di verificare la conformità del progetto alle disposizioni vigenti.
 
Nel caso esaminato, dato che il privato aveva rispettato tutte le regole del procedimento, a detta del Consiglio ha acquisito il diritto alla realizzazione dell’opera.
 
Per la definizione delle sua posizione riguardo al caso preso in considerazione, il Consiglio ha citato la LeggeRegionale17/1994, in base alla quale il silenzio assenso si forma se, entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, all’interessato non è comunicato nessun diniego. Il Comune, una volta scaduto il termine, può agire in autotutela. In questo caso è però necessario valutare l’interesse pubblico della rimozione.

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