Servizi progettazione, gare solo con offerta più vantaggiosa
NORMATIVA
Servizi progettazione, gare solo con offerta più vantaggiosa
Allo studio un nuovo ddl per la modifica del Codice Appalti, gli utili di impresa pesano sull’aggiudicazione
Vedi Aggiornamento
del 30/01/2013
08/05/2012 - Rivedere il criterio di aggiudicazione delle gare e la valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli utili delle imprese. Ma anche legare le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura unicamente all’offerta economicamente più vantaggiosa. È lo spirito di un disegno di legge allo studio del Senato per la modifica del Codice Appalti, pensato per individuare una scala di punteggi in funzione della quale prevenire eventuali distorsioni del mercato.
Come si legge nella relazione del ddl, sarebbe da preferire il sistema basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e l’esclusione automatica delle offerte anomale, ma dovrebbe essere rivisto anche il criterio del massimo ribasso, che così come strutturato rischia di mettere in difficoltà le imprese.
Negli anni, infatti, a causa dell’ampio potere discrezionale connesso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema del massimo ribasso è stato quello maggiormente utilizzato. In un primo momento si pensava che fosse in grado di sostenere la competizione tra le imprese, ma ha poi rivelato il rischio di favorire realtà non in linea con le regole del gioco.
L’obiettivo del ddl è utilizzare il criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.
Al contrario, si potrebbe ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa, in grado di dare maggiore valore alla qualità dell’opera, quando le caratteristiche dell’appalto inducano a ritenere prevalenti gli aspetti qualitativi, come l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, e la metodologia utilizzata.
Secondo il testo, per gli appalti di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, all’urbanistica e alla paesaggistica, il criterio di aggiudicazione da applicare dovrebbe essere esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In generale, nel sistema di punteggi messo a punto dal ddl vengono riconosciuti 60 punti all’offerta tecnica, 30 a quella economica e 10 ai tempi di realizzazione. Una parte del punteggio tecnico deve essere attribuito in relazione al costo del lavoro e alla previsione dell’utile d’impresa.
Ai sensi della bozza, inoltre, le valutazioni sugli utili di impresa costituiscono un possibile indicatore delle anomalie. L’utile non dovrebbe essere inferiore al 4 per cento, ma le valutazioni sono rimesse alla Stazione Appaltante. L’unica eccezione si verifica se l’impresa non è aggiudicataria per l’esecuzione di altri lavori pubblici o privati. Per la necessità di non rimanere inattiva, l’impresa potrebbe essere infatti giustificata a presentare un’offerta con un basso prezzo che riduce i suoi utili.
Come si legge nella relazione del ddl, sarebbe da preferire il sistema basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e l’esclusione automatica delle offerte anomale, ma dovrebbe essere rivisto anche il criterio del massimo ribasso, che così come strutturato rischia di mettere in difficoltà le imprese.
Negli anni, infatti, a causa dell’ampio potere discrezionale connesso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema del massimo ribasso è stato quello maggiormente utilizzato. In un primo momento si pensava che fosse in grado di sostenere la competizione tra le imprese, ma ha poi rivelato il rischio di favorire realtà non in linea con le regole del gioco.
L’obiettivo del ddl è utilizzare il criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.
Al contrario, si potrebbe ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa, in grado di dare maggiore valore alla qualità dell’opera, quando le caratteristiche dell’appalto inducano a ritenere prevalenti gli aspetti qualitativi, come l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, e la metodologia utilizzata.
Secondo il testo, per gli appalti di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, all’urbanistica e alla paesaggistica, il criterio di aggiudicazione da applicare dovrebbe essere esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In generale, nel sistema di punteggi messo a punto dal ddl vengono riconosciuti 60 punti all’offerta tecnica, 30 a quella economica e 10 ai tempi di realizzazione. Una parte del punteggio tecnico deve essere attribuito in relazione al costo del lavoro e alla previsione dell’utile d’impresa.
Ai sensi della bozza, inoltre, le valutazioni sugli utili di impresa costituiscono un possibile indicatore delle anomalie. L’utile non dovrebbe essere inferiore al 4 per cento, ma le valutazioni sono rimesse alla Stazione Appaltante. L’unica eccezione si verifica se l’impresa non è aggiudicataria per l’esecuzione di altri lavori pubblici o privati. Per la necessità di non rimanere inattiva, l’impresa potrebbe essere infatti giustificata a presentare un’offerta con un basso prezzo che riduce i suoi utili.