Abruzzo, in arrivo la legge regionale per la riqualificazione urbana
URBANISTICA
Abruzzo, in arrivo la legge regionale per la riqualificazione urbana
Ammessi ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, delocalizzazione delle volumetrie
08/05/2012 - Inizierà il 10 maggio prossimo l’esame del disegno di legge della Regione Abruzzo per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Il provvedimento intende attuare l’articolo 5, comma 9, del Decreto Sviluppo (DL 70 del 13 maggio 2011convertito dalla Legge 106 del 12 luglio 2011) che invita le Regioni ad incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, “ponendo le basi - si legge nella relazione al ddl - per l’avvio del cosiddetto Piano per la città”.
La legge nazionale chiede alle Regioni di disciplinare interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: premi volumetrici, delocalizzazione delle volumetrie, modifiche di destinazione d’uso; modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
La proposta di legge abruzzese consente quindi interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con premio volumetrico del 20% calcolato sulla volumetria esistente al momento dell’entrata in vigore della legge. Il premio può salire al 40% se vengono reperiti gli standards di parcheggi necessari per l’intera costruzione (esistente e ampliamento) o se si provvede alla monetizzazione di tali standardsmediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree.
Il premio può essere incrementato di un ulteriore 10% qualora l’intervento sia inserito in un Piano di Recupero e siano reperiti gli standards destinati a parcheggi, anche attraverso la monetizzazione. Un ulteriore 10% spetta qualora l’intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A.
In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, è riconosciuta un bonus di superficie del 10% della superficie utile lorda esistente. Anche per questi edifici sono previsti extrabonus del 10% per gli standards e per le prestazioni energetiche.
È ammessa la delocalizzazione delle volumetrieo superfici esistenti, totali o parziali, a condizione che nelle aree di destinazione siano rispettati i parametri di altezza e di distanza, prescindendo dalla zonizzazione di P.R.G.. La ricostruzione è possibile su aree con destinazione d’uso omogenea o compatibile con la destinazione dell’edificio demolito.
Le modifiche di destinazioni d’usoattraverso interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Sono consentiti i cambi di destinazione verso destinazioni già presenti nell’edificio esistente, che siano omogenee col contesto e che razionalizzino il tessuto urbano o edilizio. Sono ammesse le modifiche di destinazione volte a favorire il riutilizzo dei contenitori non residenziali in disuso.
Per tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e successiva ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma degli edifici purché siano rispettati, anche in deroga allo strumento urbanistico, i limiti di altezza e di distanza.
Per semplificare l’iter di autorizzazione, gli interventi sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA) o, in alternativa, mediante Permesso di costruire.
Il provvedimento intende attuare l’articolo 5, comma 9, del Decreto Sviluppo (DL 70 del 13 maggio 2011convertito dalla Legge 106 del 12 luglio 2011) che invita le Regioni ad incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, “ponendo le basi - si legge nella relazione al ddl - per l’avvio del cosiddetto Piano per la città”.
La legge nazionale chiede alle Regioni di disciplinare interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: premi volumetrici, delocalizzazione delle volumetrie, modifiche di destinazione d’uso; modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
La proposta di legge abruzzese consente quindi interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con premio volumetrico del 20% calcolato sulla volumetria esistente al momento dell’entrata in vigore della legge. Il premio può salire al 40% se vengono reperiti gli standards di parcheggi necessari per l’intera costruzione (esistente e ampliamento) o se si provvede alla monetizzazione di tali standardsmediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree.
Il premio può essere incrementato di un ulteriore 10% qualora l’intervento sia inserito in un Piano di Recupero e siano reperiti gli standards destinati a parcheggi, anche attraverso la monetizzazione. Un ulteriore 10% spetta qualora l’intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A.
In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, è riconosciuta un bonus di superficie del 10% della superficie utile lorda esistente. Anche per questi edifici sono previsti extrabonus del 10% per gli standards e per le prestazioni energetiche.
È ammessa la delocalizzazione delle volumetrieo superfici esistenti, totali o parziali, a condizione che nelle aree di destinazione siano rispettati i parametri di altezza e di distanza, prescindendo dalla zonizzazione di P.R.G.. La ricostruzione è possibile su aree con destinazione d’uso omogenea o compatibile con la destinazione dell’edificio demolito.
Le modifiche di destinazioni d’usoattraverso interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Sono consentiti i cambi di destinazione verso destinazioni già presenti nell’edificio esistente, che siano omogenee col contesto e che razionalizzino il tessuto urbano o edilizio. Sono ammesse le modifiche di destinazione volte a favorire il riutilizzo dei contenitori non residenziali in disuso.
Per tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e successiva ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma degli edifici purché siano rispettati, anche in deroga allo strumento urbanistico, i limiti di altezza e di distanza.
Per semplificare l’iter di autorizzazione, gli interventi sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA) o, in alternativa, mediante Permesso di costruire.