Bonus 36%, dal Fisco tutte le risposte per la dichiarazione dei redditi 2012
NORMATIVA
Bonus 36%, dal Fisco tutte le risposte per la dichiarazione dei redditi 2012
Non perde il diritto al bonus chi ha avviato lavori nel 2011 senza inviare la comunicazione a Pescara
05/06/2012 - Diritto a usufruire del bonus fiscale del 36% sugli interventi di ristrutturazione e trattamento degli immobili storici. Sono alcune delle risposte che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti con la circolare 19/E emanata venerdì scorso.
Bonus 36% ristrutturazioni
Il Fisco ha chiarito l’ambito di applicazione delle novità introdotte con il Decreto Legge Sviluppo 70/2011 in materia di ristrutturazioni edilizie. La norma, entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha semplificato le procedure, non richiedendo più l’invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara. Al posto della comunicazione, i contribuenti devono conservare ed esibire alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento 149646 del 2 novembre 2011. Si tratta delle abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, ricevuta di pagamento dell’Ici, fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento (Leggi Tutto).
La facilitazione è retroattiva, si applica cioè anche al lavori intrapresi prima del 14 maggio, dall’inizio del 2011. Chi ha iniziato i lavori a partire da gennaio 2011, ma ha dimenticato di inviare la comunicazione a Pescara o non ha rispettato i termini, non perde quindi la possibilità di usufruire della detrazione fiscale. L’errore è infatti recuperato nella dichiarazione dei redditi 2012.
I contribuenti che hanno spedito correttamente la nota al centro di Pescara dovranno barrare invece la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne sui dati catastali dell’immobile.
Detrazioni per acquisto box auto
La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che nella dichiarazione dei redditi 2012 si può ancora usufruire dello sconto fiscale del 36% per l’acquisto di un box auto pertinenziale avvenuto nel 2010. Il contribuente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 2010, termine di presentazione della dichiarazione per il 2010, per inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, ma dato che dal 14 maggio 2011, l’obbligo della comunicazione è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati in dichiarazione, si può beneficiare della detrazione indicando i dati catastali del locale nella dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che secondo la Risoluzione 7/E del 2011, l’acquisto di un box auto rientra tra gli interventi di riqualificazione di un edificio e in determinati casi può accedere alle detrazioni del 36% (Leggi Tutto).
Immobili storici
Il Decreto legge 16/2012 sulla semplificazione fiscale ha modificato il trattamento degli immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione. La circolare del Fisco ha spiegato che per calcolare gli acconti 2012 dell’Irpef e dell’addizionale comunale, i contribuenti entro il 30 novembre 2012 possono versare la differenza tra gli acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni e quelli determinati in base all’attuale disciplina. In questo periodo non è prevista nessuna sanzione. Sull’importo sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Bonus 36% ristrutturazioni
Il Fisco ha chiarito l’ambito di applicazione delle novità introdotte con il Decreto Legge Sviluppo 70/2011 in materia di ristrutturazioni edilizie. La norma, entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha semplificato le procedure, non richiedendo più l’invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara. Al posto della comunicazione, i contribuenti devono conservare ed esibire alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento 149646 del 2 novembre 2011. Si tratta delle abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, ricevuta di pagamento dell’Ici, fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento (Leggi Tutto).
La facilitazione è retroattiva, si applica cioè anche al lavori intrapresi prima del 14 maggio, dall’inizio del 2011. Chi ha iniziato i lavori a partire da gennaio 2011, ma ha dimenticato di inviare la comunicazione a Pescara o non ha rispettato i termini, non perde quindi la possibilità di usufruire della detrazione fiscale. L’errore è infatti recuperato nella dichiarazione dei redditi 2012.
I contribuenti che hanno spedito correttamente la nota al centro di Pescara dovranno barrare invece la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne sui dati catastali dell’immobile.
Detrazioni per acquisto box auto
La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che nella dichiarazione dei redditi 2012 si può ancora usufruire dello sconto fiscale del 36% per l’acquisto di un box auto pertinenziale avvenuto nel 2010. Il contribuente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 2010, termine di presentazione della dichiarazione per il 2010, per inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, ma dato che dal 14 maggio 2011, l’obbligo della comunicazione è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati in dichiarazione, si può beneficiare della detrazione indicando i dati catastali del locale nella dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che secondo la Risoluzione 7/E del 2011, l’acquisto di un box auto rientra tra gli interventi di riqualificazione di un edificio e in determinati casi può accedere alle detrazioni del 36% (Leggi Tutto).
Immobili storici
Il Decreto legge 16/2012 sulla semplificazione fiscale ha modificato il trattamento degli immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione. La circolare del Fisco ha spiegato che per calcolare gli acconti 2012 dell’Irpef e dell’addizionale comunale, i contribuenti entro il 30 novembre 2012 possono versare la differenza tra gli acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni e quelli determinati in base all’attuale disciplina. In questo periodo non è prevista nessuna sanzione. Sull’importo sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.