NORMATIVA
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Fiducia sulla riforma del lavoro, ok alle regole soft sulle Partite Iva
NORMATIVA
Fiducia sulla riforma del lavoro, ok alle regole soft sulle Partite Iva
Fuori dagli obblighi di regolarizzazione professionisti iscritti agli albi, con alte competenze e che fatturano almeno 18 mila euro
28/06/2012 - Via libera con fiducia della Camera sulla riforma del lavoro. Il voto, spacchettato in quattro tranche, ha confermato lo spartiacque che divide le vere Partite Iva dai rapporti di lavoro che andranno invece regolarizzati con l’assunzione.
L’articolo 1 del ddl approdato alla Camera, contenente le norme sul lavoro autonomo, ha incassato 456 voti favorevoli e solo 77 contrari, ribadendo che le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare,
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare,
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Non tutte le Partite Iva sono però da regolarizzare. Ci sono infatti rapporti di lavoro autonomo che non rappresentano una impropria sostituzione dei contratti di lavoro subordinato.
I soggetti con alte competenze teoriche e tecniche, che fatturano non meno di 18 mila euro annui o che per esercitare la propria professione devono essere iscritti ad un albo possono infatti essere considerate vere Partite Iva.
Per quanto riguarda i compensi, nel testo si legge che il reddito non deve inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990”. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, che per il 2012 l’INPS fissa a 45,70 euro.
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. In quelli in corso, c’è invece un anno di tempo per consentire l’eventuale regolarizzazione.
Nel caso in cui un rapporto di lavoro autonomo risulti irregolare e debba essere trasformato in collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.
L’articolo 1 del ddl approdato alla Camera, contenente le norme sul lavoro autonomo, ha incassato 456 voti favorevoli e solo 77 contrari, ribadendo che le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare,
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare,
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Non tutte le Partite Iva sono però da regolarizzare. Ci sono infatti rapporti di lavoro autonomo che non rappresentano una impropria sostituzione dei contratti di lavoro subordinato.
I soggetti con alte competenze teoriche e tecniche, che fatturano non meno di 18 mila euro annui o che per esercitare la propria professione devono essere iscritti ad un albo possono infatti essere considerate vere Partite Iva.
Per quanto riguarda i compensi, nel testo si legge che il reddito non deve inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990”. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, che per il 2012 l’INPS fissa a 45,70 euro.
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. In quelli in corso, c’è invece un anno di tempo per consentire l’eventuale regolarizzazione.
Nel caso in cui un rapporto di lavoro autonomo risulti irregolare e debba essere trasformato in collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.