Riforma del Lavoro: definite le norme per le Partite Iva
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Riforma del Lavoro: definite le norme per le Partite Iva
Sì del Senato ai requisiti che fanno scattare l’obbligo di assunzione
01/06/2012 - Il Senato ha approvato ieri con voto di fiducia il disegno di legge per la Riforma del lavoro.
Il Governo ha chiesto e ottenuto dall’Aula di Palazzo Madama la fiducia su quattro emendamenti sostitutivi del testo del disegno di legge, che intervengono anche sull’articolo 9, quello teso a scoraggiare l’utilizzo di lavoratori titolari di Partita Iva per collaborazioni che hanno invece le caratteristiche di lavoro subordinato.
Il testo approvato conferma le modifiche apportate la scorsa settimana dall’emendamento Treu-Castro, e cioè l’esclusione dall’obbligo di assunzione per i titolari di Partita IVA che abbiano un reddito annuo da lavoro autonomo di oltre 18.000 euro e che svolgano prestazioni lavorative connotate da competenze tecniche di grado elevato.
Ricapitoliamo tutti i contenuti dell’articolo 9, così come approvato ieri dal Senato.
Le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva saranno considerate, salvo prova contraria del committente, collaborazioni coordinate e continuative quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione duri più di 8 mesi nell’arco di un anno;
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito del collaboratore nell’arco dello stesso anno;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.
In presenza di almeno due delle suddette condizioni, il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore.
Le esclusioni
Non c'è obbligo di assunzione qualora il titolare di Partita Iva abbia entrambi i seguenti requisiti:
a) svolga prestazioni lavorative connotate da competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) abbia un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro*.
Gli iscritti agli Albi
Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo di assunzione i titolari di Partita Iva che svolgono prestazioni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, o registri, albi, ruoli o elenchi. La ricognizione di queste attività è demandata ad un Decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, sentite le parti sociali.
Tuttavia, la norma precisa che il solo fatto che il titolare di Partita Iva sia iscritto all’Albo non determina automaticamente l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole. Ad esempio, se un architetto con Partita Iva lavora come architetto presso uno studio, può continuare a farlo senza che il titolare dello studio sia tenuto ad assumerlo. In caso contrario, cioè se il professionista con Partita Iva svolge un’attività diversa da quella per la quale è iscritto all’Albo, il suo datore di lavoro dovrebbe assumerlo.
La decorrenza
La stretta sulle finte Partite IVA si applicherà ai rapporti di lavoro che inizieranno dopo l’entrata in vigore della Riforma, mentre per i rapporti in corso a tale data è prevista una fase transitoria di un anno, per dare ai professionisti e alle aziende il tempo di adeguarsi alle nuove regole.
Oneri contributivi
Quando la prestazione lavorativa del titolare di Partita IVA si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, saranno per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei deputati.
* “reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990”. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, che per il 2012 l’INPS fissa a 45,70 euro.
Il Governo ha chiesto e ottenuto dall’Aula di Palazzo Madama la fiducia su quattro emendamenti sostitutivi del testo del disegno di legge, che intervengono anche sull’articolo 9, quello teso a scoraggiare l’utilizzo di lavoratori titolari di Partita Iva per collaborazioni che hanno invece le caratteristiche di lavoro subordinato.
Il testo approvato conferma le modifiche apportate la scorsa settimana dall’emendamento Treu-Castro, e cioè l’esclusione dall’obbligo di assunzione per i titolari di Partita IVA che abbiano un reddito annuo da lavoro autonomo di oltre 18.000 euro e che svolgano prestazioni lavorative connotate da competenze tecniche di grado elevato.
Ricapitoliamo tutti i contenuti dell’articolo 9, così come approvato ieri dal Senato.
Le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva saranno considerate, salvo prova contraria del committente, collaborazioni coordinate e continuative quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione duri più di 8 mesi nell’arco di un anno;
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito del collaboratore nell’arco dello stesso anno;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.
In presenza di almeno due delle suddette condizioni, il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore.
Le esclusioni
Non c'è obbligo di assunzione qualora il titolare di Partita Iva abbia entrambi i seguenti requisiti:
a) svolga prestazioni lavorative connotate da competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) abbia un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro*.
Gli iscritti agli Albi
Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo di assunzione i titolari di Partita Iva che svolgono prestazioni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, o registri, albi, ruoli o elenchi. La ricognizione di queste attività è demandata ad un Decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, sentite le parti sociali.
Tuttavia, la norma precisa che il solo fatto che il titolare di Partita Iva sia iscritto all’Albo non determina automaticamente l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole. Ad esempio, se un architetto con Partita Iva lavora come architetto presso uno studio, può continuare a farlo senza che il titolare dello studio sia tenuto ad assumerlo. In caso contrario, cioè se il professionista con Partita Iva svolge un’attività diversa da quella per la quale è iscritto all’Albo, il suo datore di lavoro dovrebbe assumerlo.
La decorrenza
La stretta sulle finte Partite IVA si applicherà ai rapporti di lavoro che inizieranno dopo l’entrata in vigore della Riforma, mentre per i rapporti in corso a tale data è prevista una fase transitoria di un anno, per dare ai professionisti e alle aziende il tempo di adeguarsi alle nuove regole.
Oneri contributivi
Quando la prestazione lavorativa del titolare di Partita IVA si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, saranno per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei deputati.
* “reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990”. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, che per il 2012 l’INPS fissa a 45,70 euro.