Terremoto Emilia, corsa ai certificati di agibilità sismica
PROGETTAZIONE
Terremoto Emilia, corsa ai certificati di agibilità sismica
La verifica di sicurezza degli edifici industriali dovrà essere eseguita da professionisti abilitati. Lo prevede il DL 74/2012
11/06/2012 - I titolari delle attività produttive colpite dal terremoto devono incaricare un professionista abilitato di effettuare una verifica di sicurezza delle strutture, per acquisire la certificazione di agibilità sismica.
La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro l’8 dicembre 2012; nel frattempo, potrà essere rilasciato un certificato di agibilità sismica provvisorio, a condizione che l’edificio non abbia carenze strutturali o non sia stato danneggiato dal sisma.
Lo prevede il Decreto Legge 74/2012, entrato in vigore venerdì scorso, che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia.
Il provvedimento, che riguarda il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, prevede:
- la concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici, gli indennizzi alle imprese e gli interventi su beni culturali;
- l’individuazione di misure per la ripresa dell’attività economica e la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto;
- la proroga del pagamento delle rate di mutuo, la sospensione degli adempimenti processuali e degli sfratti e il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi;
- la deroga del Patto di stabilità dei Comuni, per le spese di ricostruzione.
Questi interventi saranno finanziati con: un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivanti da fondi della Protezione Civile; 500 milioni di euro derivanti dall’aumento di 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell’accisa sui carburanti; risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea; somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici.
Per accedere ai contributi, i danni provocati dal sisma su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 devono essere accertati e documentati mediante presentazione di perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Per ottenere il saldo dei contributi finalizzati per la ricostruzione degli immobili distrutti e la riparazione di quelli inagibili, occorre attestare che gli interventi sono stati realizzati con criteri antisismici (ai sensi dell'articolo 5 del DL 136/2004 convertito nella Legge 186/2004).
Per favorire il rapido rientro nelle case e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici (effettuate ai sensi del Dpcm 5 maggio 2011), i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture. Le perizie asseverate dovono contenere i dati delle schede AeDES di cui al Dpcm 5 maggio 2011, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche che documentino il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
I titolari delle attività produttive devono acquisire la certificazione di agibilità sismica, previa verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, delle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositarla in Comune. Le asseverazioni saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
In attesa di eseguire la verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito elencate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro l’8 dicembre 2012 (6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).
Il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Per eseguire gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico, ci saranno ulteriori 18 mesi di tempo.
La delocalizzazione delle attività in strutture situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende devono presentare la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di cui al Dpr 160/2010.
Foto tratta da: Report dei sopralluoghi del 23 e 28 maggio 2012 di ReLUIS
La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro l’8 dicembre 2012; nel frattempo, potrà essere rilasciato un certificato di agibilità sismica provvisorio, a condizione che l’edificio non abbia carenze strutturali o non sia stato danneggiato dal sisma.
Lo prevede il Decreto Legge 74/2012, entrato in vigore venerdì scorso, che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia.
Il provvedimento, che riguarda il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, prevede:
- la concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici, gli indennizzi alle imprese e gli interventi su beni culturali;
- l’individuazione di misure per la ripresa dell’attività economica e la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto;
- la proroga del pagamento delle rate di mutuo, la sospensione degli adempimenti processuali e degli sfratti e il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi;
- la deroga del Patto di stabilità dei Comuni, per le spese di ricostruzione.
Questi interventi saranno finanziati con: un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivanti da fondi della Protezione Civile; 500 milioni di euro derivanti dall’aumento di 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell’accisa sui carburanti; risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea; somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici.
Per accedere ai contributi, i danni provocati dal sisma su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 devono essere accertati e documentati mediante presentazione di perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Per ottenere il saldo dei contributi finalizzati per la ricostruzione degli immobili distrutti e la riparazione di quelli inagibili, occorre attestare che gli interventi sono stati realizzati con criteri antisismici (ai sensi dell'articolo 5 del DL 136/2004 convertito nella Legge 186/2004).
Per favorire il rapido rientro nelle case e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici (effettuate ai sensi del Dpcm 5 maggio 2011), i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture. Le perizie asseverate dovono contenere i dati delle schede AeDES di cui al Dpcm 5 maggio 2011, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche che documentino il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
I titolari delle attività produttive devono acquisire la certificazione di agibilità sismica, previa verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, delle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositarla in Comune. Le asseverazioni saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
In attesa di eseguire la verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito elencate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro l’8 dicembre 2012 (6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).
Il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Per eseguire gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico, ci saranno ulteriori 18 mesi di tempo.
La delocalizzazione delle attività in strutture situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende devono presentare la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di cui al Dpr 160/2010.
Foto tratta da: Report dei sopralluoghi del 23 e 28 maggio 2012 di ReLUIS