NORMATIVA
Ddl rigenerazione urbana: cosa ne pensano architetti, imprese edili e Comuni
Edifici di impresa, semplificati cambi d’uso e modifiche interne
NORMATIVA
Edifici di impresa, semplificati cambi d’uso e modifiche interne
Ok della Camera con fiducia al ddl Sviluppo che introduce modifiche agli interventi in regime di edilizia libera
25/07/2012 - È arrivata in mattinata la fiducia della Camera sul ddl sviluppo e crescita. Il testo amplia il raggio d’azione dell’edilizia libera, estendendola alle modifiche edilizie e ai cambi di destinazione d’uso nei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa.
L’emendamento integra infatti l’articolo 6 comma 2 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, facendo rientrare le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e quelle della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa tra le attività di edilizia libera, per le quali non è necessario il titolo abilitativo, ma è richiesto l’invio della comunicazione all’amministrazione comunale prima di iniziare i lavori .
Leggendo il testo dell’emendamento sorge però un dubbio. L’articolo 6, comma 2, lettera a) del Dpr 380/2001 esclude dalle attività di edilizia libera, realizzabili previa comunicazione, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che coinvolgono parti strutturali dell’edificio o che comportano aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
Nell’emendamento, invece, si parla in modo generico di modifiche edilizie o di cambi di destinazione d’uso negli immobili destinati all’esercizio di impresa. Questo potrebbe voler dire che negli edifici a uso diverso da quello residenziale gli interventi sulle parti strutturali, o che comportano aumento delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici possono essere effettuati in regime di edilizia libera previa comunicazione al Comune.
Ma leggendo più nel dettaglio, la versione originaria del Dpr 380/2001 non si riferisce solo agli immobili a uso residenziale. Ci si potrebbe quindi chiedere perché l’emendamento in questione abbia aggiunto al Dpr gli interventi sugli immobili adibiti ad esercizio di impresa, che per analogia già potevano essere ricompresi nell’attività edilizia libera. Una delle possibili risposte potrebbe essere quindi che per gli edifici adibiti ad esercizio di impresa è stata decisa una maggiore liberalizzazione degli interventi, ma saranno probabilmente necessari ulteriori chiarimenti.
Con l’emendamento viene abrogato il comma 3 dell’articolo 6 in base al quale l’interessato a svolgere gli interventi di edilizia libera che richiedono solo la comunicazione preventiva era tenuto ad allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente alle manutenzioni straordinarie, a presentare anche i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
Se da una parte scompare l’obbligo di allegare le autorizzazioni, quello di indicare i dati identificativi dell’impresa rimane solo per le manutenzioni straordinarie e per i nuovi interventi che col ddl sviluppo entrano a far parte delle attività di edilizia libera.
Ai sensi dell’emendamento, infatti, oltre alla comunicazione di inizio lavori l’interessato deve trasmettere al Comune i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. È inoltre necessaria una relazione tecnica, corredata dagli elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato che dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti in base ai quali non è richiesto nessun titolo abilitativo.
Per i nuovi interventi entrati a far parte dell’edilizia libera, cioè modifiche edilizie interne e cambi di destinazione d’uso negli immobili adibiti ad esercizio di impresa, i requisiti devono essere accertati con una dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.
L’emendamento integra infatti l’articolo 6 comma 2 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, facendo rientrare le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e quelle della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa tra le attività di edilizia libera, per le quali non è necessario il titolo abilitativo, ma è richiesto l’invio della comunicazione all’amministrazione comunale prima di iniziare i lavori .
Leggendo il testo dell’emendamento sorge però un dubbio. L’articolo 6, comma 2, lettera a) del Dpr 380/2001 esclude dalle attività di edilizia libera, realizzabili previa comunicazione, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che coinvolgono parti strutturali dell’edificio o che comportano aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
Nell’emendamento, invece, si parla in modo generico di modifiche edilizie o di cambi di destinazione d’uso negli immobili destinati all’esercizio di impresa. Questo potrebbe voler dire che negli edifici a uso diverso da quello residenziale gli interventi sulle parti strutturali, o che comportano aumento delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici possono essere effettuati in regime di edilizia libera previa comunicazione al Comune.
Ma leggendo più nel dettaglio, la versione originaria del Dpr 380/2001 non si riferisce solo agli immobili a uso residenziale. Ci si potrebbe quindi chiedere perché l’emendamento in questione abbia aggiunto al Dpr gli interventi sugli immobili adibiti ad esercizio di impresa, che per analogia già potevano essere ricompresi nell’attività edilizia libera. Una delle possibili risposte potrebbe essere quindi che per gli edifici adibiti ad esercizio di impresa è stata decisa una maggiore liberalizzazione degli interventi, ma saranno probabilmente necessari ulteriori chiarimenti.
Con l’emendamento viene abrogato il comma 3 dell’articolo 6 in base al quale l’interessato a svolgere gli interventi di edilizia libera che richiedono solo la comunicazione preventiva era tenuto ad allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente alle manutenzioni straordinarie, a presentare anche i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
Se da una parte scompare l’obbligo di allegare le autorizzazioni, quello di indicare i dati identificativi dell’impresa rimane solo per le manutenzioni straordinarie e per i nuovi interventi che col ddl sviluppo entrano a far parte delle attività di edilizia libera.
Ai sensi dell’emendamento, infatti, oltre alla comunicazione di inizio lavori l’interessato deve trasmettere al Comune i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. È inoltre necessaria una relazione tecnica, corredata dagli elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato che dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti in base ai quali non è richiesto nessun titolo abilitativo.
Per i nuovi interventi entrati a far parte dell’edilizia libera, cioè modifiche edilizie interne e cambi di destinazione d’uso negli immobili adibiti ad esercizio di impresa, i requisiti devono essere accertati con una dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.