Ritardo pagamenti, via alla certificazione e compensazione dei crediti vantati con le PA
NORMATIVA
Ritardo pagamenti, via alla certificazione e compensazione dei crediti vantati con le PA
Somme corrisposte entro un anno nel rispetto del patto di stabilità, esclusi enti locali commissariati o con piani di rientro per deficit sanitari
04/07/2012 - Si completa il quadro delle misure contro i ritardati pagamenti. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti che consentono la certificazione dei crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali e enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, ma anche la compensazione con altre somme dovute.
Certificazione
L'amministrazione debitrice che riceve l’istanza dal creditore, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ma può anche rilevare l'insussistenza o l’inesigibilità totale o parziale.
Per i crediti di importo superiore a 10 mila euro, prima di rilasciare la certificazione, l’amministrazione controlla eventuali inadempienze relative a cartelle di pagamento, in presenza delle quali il certificato viene rilasciato indicando le somme ancora dovute.
La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni; in caso di inerzia dell’Amministrazione può essere nominato un commissario ad acta.
La disciplina sulla certificazione non può essere applicata agli enti locali commissariati e alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Allo stesso tempo, gli enti locali sono tenuti al rispetto del patto di stabilità.
Compensazione
Il decreto ministeriale sulla compensazione prevede che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni ed enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possano utilizzarli per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti, notificati entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali, regionali e locali, ma anche per contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può inoltre estendere la compensazione anche ad altre entrate.
Per esercitare la compensazione, il titolare del credito acquisisce la certificazione e la presenta all'agente della riscossione competente. Questi ne verifica i contenuti e, in caso di esito positivo, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato.
L’ente debitore è tenuto al pagamento delle somme entro dodici mesi dalla data di rilascio della certificazione. In caso di ritardo, vengono applicati gli interessi di mora.
Le due norme pubblicate completano il quadro normativo predisposto il mese scorso con i decreti sulla certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni centrali e per il pagamento dei crediti commerciali.
Certificazione
L'amministrazione debitrice che riceve l’istanza dal creditore, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ma può anche rilevare l'insussistenza o l’inesigibilità totale o parziale.
Per i crediti di importo superiore a 10 mila euro, prima di rilasciare la certificazione, l’amministrazione controlla eventuali inadempienze relative a cartelle di pagamento, in presenza delle quali il certificato viene rilasciato indicando le somme ancora dovute.
La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni; in caso di inerzia dell’Amministrazione può essere nominato un commissario ad acta.
La disciplina sulla certificazione non può essere applicata agli enti locali commissariati e alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Allo stesso tempo, gli enti locali sono tenuti al rispetto del patto di stabilità.
Compensazione
Il decreto ministeriale sulla compensazione prevede che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni ed enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possano utilizzarli per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti, notificati entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali, regionali e locali, ma anche per contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può inoltre estendere la compensazione anche ad altre entrate.
Per esercitare la compensazione, il titolare del credito acquisisce la certificazione e la presenta all'agente della riscossione competente. Questi ne verifica i contenuti e, in caso di esito positivo, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato.
L’ente debitore è tenuto al pagamento delle somme entro dodici mesi dalla data di rilascio della certificazione. In caso di ritardo, vengono applicati gli interessi di mora.
Le due norme pubblicate completano il quadro normativo predisposto il mese scorso con i decreti sulla certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni centrali e per il pagamento dei crediti commerciali.