Professioni, la Camera chiede modifiche al Regolamento
PROFESSIONE
Professioni, la Camera chiede modifiche al Regolamento
I punti critici: definizione di ‘professione regolamentata’, obbligo di polizza assicurativa, tirocinio
30/07/2012 - Un parere favorevole ma condizionato da numerose richieste di modifica è stato espresso dalla Commissione Giustizia della Camera sullo schema di Dpr per la riforma delle professioni.
Gli aspetti critici che i deputati chiedono di rivedere sono gli stessi già evidenziati dal Consiglio di Stato (leggi tutto) e dai professionisti (leggi tutto).
Il primo dubbio è sulla definizione di ‘professione regolamentata’: l’art. 1 della bozza di Regolamento vi include anche le attività esercitate dagli iscritti in “albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici”; la Commissione chiede che si chiarisca se si vuole dare la possibilità di introdurre altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce della legge di delega, si faccia riferimento ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti.
All’articolo 2, la Commissione chiede di fare esplicito riferimento all’obbligatorietà dell’esame di Stato per l’esercizio di determinate professioni, come sancito dall’articolo 33 della Costituzione.
Sull’articolo 5, che fissa l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconoscendo anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, la Commissione intravede un eccesso di delega e chiede di chiarire che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti.
Per quanto riguarda l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa, anche la Commissione - come gli Ordini (leggi tutto) - chiede di prorogarne l’entrata in vigore.
Altro tema controverso è quello del tirocinio: l’articolo 6 lo rende obbligatorio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi. Secondo la Commissione occorre chiarire che tale principio non limita l’autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio. Inoltre, va chiarito che il tirocinio non può essere incompatibile con l’impiego pubblico e non con quello privato.
E ci sono dubbi anche sui corsi di formazione professionale che i tirocinanti devono frequentare: è opportuno - secondo i deputati - specificare meglio i principi della facoltatività della frequenza di tali corsi, della loro gratuità e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del vigente criterio dei crediti formativi. Per quante attiene, invece, all’obbligo di formazione permanente, l'articolo 7 affida al Ministro della Giustizia la disciplina attuativa, eccedendo, secondo la Commissione, la delega.
Rilievi anche sul procedimento disciplinare: secondo i deputati, la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dalla legge delega, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio.
E ancora, sulle Società tra Professionisti, la Commissione chiede di estendere anche ad esse le disposizioni in materia disciplinare applicate a chi esercita la professione in forma individuale, per evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell’applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci.
Infine, nel parere si rileva che il Regolamento non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria; è invece opportuno chiarire che i Consigli nazionali possono riconoscere nuove professioni derivanti da tali accorpamenti.
Gli aspetti critici che i deputati chiedono di rivedere sono gli stessi già evidenziati dal Consiglio di Stato (leggi tutto) e dai professionisti (leggi tutto).
Il primo dubbio è sulla definizione di ‘professione regolamentata’: l’art. 1 della bozza di Regolamento vi include anche le attività esercitate dagli iscritti in “albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici”; la Commissione chiede che si chiarisca se si vuole dare la possibilità di introdurre altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce della legge di delega, si faccia riferimento ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti.
All’articolo 2, la Commissione chiede di fare esplicito riferimento all’obbligatorietà dell’esame di Stato per l’esercizio di determinate professioni, come sancito dall’articolo 33 della Costituzione.
Sull’articolo 5, che fissa l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconoscendo anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, la Commissione intravede un eccesso di delega e chiede di chiarire che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti.
Per quanto riguarda l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa, anche la Commissione - come gli Ordini (leggi tutto) - chiede di prorogarne l’entrata in vigore.
Altro tema controverso è quello del tirocinio: l’articolo 6 lo rende obbligatorio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi. Secondo la Commissione occorre chiarire che tale principio non limita l’autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio. Inoltre, va chiarito che il tirocinio non può essere incompatibile con l’impiego pubblico e non con quello privato.
E ci sono dubbi anche sui corsi di formazione professionale che i tirocinanti devono frequentare: è opportuno - secondo i deputati - specificare meglio i principi della facoltatività della frequenza di tali corsi, della loro gratuità e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del vigente criterio dei crediti formativi. Per quante attiene, invece, all’obbligo di formazione permanente, l'articolo 7 affida al Ministro della Giustizia la disciplina attuativa, eccedendo, secondo la Commissione, la delega.
Rilievi anche sul procedimento disciplinare: secondo i deputati, la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dalla legge delega, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio.
E ancora, sulle Società tra Professionisti, la Commissione chiede di estendere anche ad esse le disposizioni in materia disciplinare applicate a chi esercita la professione in forma individuale, per evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell’applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci.
Infine, nel parere si rileva che il Regolamento non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria; è invece opportuno chiarire che i Consigli nazionali possono riconoscere nuove professioni derivanti da tali accorpamenti.