Professioni, tirocinio di 18 mesi anche per chi lo ha già iniziato
PROFESSIONE
Professioni, tirocinio di 18 mesi anche per chi lo ha già iniziato
Chiarimenti dal Ministero della Giustizia: la riduzione a 18 mesi si applica anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012
06/07/2012 - Le nuove regole sul tirocinio professionale, introdotte dal DL Liberalizzazioni, si applicano anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del DL.
Arriva dal Ministero della Giustizia l’interpretazione (Circolare 4 luglio 2012) sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, in risposta alle richieste di chiarimenti di privati e Ordini professionali in merito all’applicabilità dell’articolo 9 del DL anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24 gennaio 2012).
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, del DL Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) dispone che la durata del tirocinio professionale non può superare i 18 mesi e che, per i primi 6 mesi, il tirocinio può essere svolto in concomitanza con il corso di studi universitari oppure presso pubbliche amministrazioni, ma solo dopo la laurea.
Il Ministero premette che né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima del 24 gennaio 2012 e che quindi occorre far riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
In linea di principio - continua il Ministero -, la legge dispone per l’avvenire (articolo 11 delle disposizioni prel. cod. civ.). Tuttavia, occorre considerare che nei rapporti di durata, come lo svolgimento della pratica professionale, la nuova legge può applicarsi agli effetti ancora in corso di un rapporto sorto anteriormente, quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la nuova legge, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.
Nel caso del tirocinio - chiarisce il Ministero - la norma è applicabile immediatamente, quindi anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012, in coerenza con la volontà del legislatore di favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Al contrario si verificherebbe una palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, che penalizzerebbe coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma.
Inoltre, fa notare il Dicastero di via Arenula, l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria dell’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.
Per quel che riguarda poi le modalità di svolgimento della pratica, la circolare ricorda che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.
Quindi, ai fini del compimento della pratica professionale, è necessario che un periodo di 12 mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.
Ricordiamo, infine, che l’attuazione delle norme sulle professioni introdotte dal Decreto Liberalizzazioni arriverà con il Regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali, approvato dal Consiglio dei Ministri a metà giugno (leggi tutto) e già duramente criticato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori secondo il quale il tirocinio è “una vessazione in termini di tempi e costi, del tutto contraria ai principi comunitari e allo spirito della legge che vuole regolamentare” (leggi tutto).
Arriva dal Ministero della Giustizia l’interpretazione (Circolare 4 luglio 2012) sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, in risposta alle richieste di chiarimenti di privati e Ordini professionali in merito all’applicabilità dell’articolo 9 del DL anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24 gennaio 2012).
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, del DL Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) dispone che la durata del tirocinio professionale non può superare i 18 mesi e che, per i primi 6 mesi, il tirocinio può essere svolto in concomitanza con il corso di studi universitari oppure presso pubbliche amministrazioni, ma solo dopo la laurea.
Il Ministero premette che né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima del 24 gennaio 2012 e che quindi occorre far riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
In linea di principio - continua il Ministero -, la legge dispone per l’avvenire (articolo 11 delle disposizioni prel. cod. civ.). Tuttavia, occorre considerare che nei rapporti di durata, come lo svolgimento della pratica professionale, la nuova legge può applicarsi agli effetti ancora in corso di un rapporto sorto anteriormente, quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la nuova legge, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.
Nel caso del tirocinio - chiarisce il Ministero - la norma è applicabile immediatamente, quindi anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012, in coerenza con la volontà del legislatore di favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Al contrario si verificherebbe una palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, che penalizzerebbe coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma.
Inoltre, fa notare il Dicastero di via Arenula, l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria dell’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.
Per quel che riguarda poi le modalità di svolgimento della pratica, la circolare ricorda che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.
Quindi, ai fini del compimento della pratica professionale, è necessario che un periodo di 12 mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.
Ricordiamo, infine, che l’attuazione delle norme sulle professioni introdotte dal Decreto Liberalizzazioni arriverà con il Regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali, approvato dal Consiglio dei Ministri a metà giugno (leggi tutto) e già duramente criticato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori secondo il quale il tirocinio è “una vessazione in termini di tempi e costi, del tutto contraria ai principi comunitari e allo spirito della legge che vuole regolamentare” (leggi tutto).