07/08/2012 - Il contratto di appalto è particolarmente diffuso nella prassi. Una delle contestazioni che insorge con maggiore frequenza fra i contraenti riguarda la non corretta esecuzione dell’opera (sia per difformità rispetto al progetto pattuito con il committente sia per la presenza di vizi funzionali), che spinge talvolta a negare il corrispettivo all’appaltatore. In caso di difetti, la legge prevede una garanzia ex lege in capo all’appaltatore e a beneficio del committente.
La responsabilità dell’appaltatore per l’opera è di tipo contrattuale. Il committente ha il dovere di attivare tempestivamente la garanzia, dal momento che la legge subordina i suoi diritti a termini sia di decadenza sia di prescrizione. Lo spettro dei rimedi a favore del committente è ampio: oltre all’azione di esatto adempimento, può chiedere la riduzione del prezzo. Nei casi più gravi si può ottenere la risoluzione del contratto, mentre rimane sempre salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Pubblichiamo un approfondimento su questi temi.
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“Si riproduce per gentile concessione dell’autore, Avv. Valerio Sangiovanni, e della casa editrice Utet Giuridica”
*Avvocato, Rechtsanwalt e Dottore di ricerca in Diritto commerciale

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