NORMATIVA
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Sicurezza lavoro, ok alle linee applicative per la formazione
SICUREZZA
Sicurezza lavoro, ok alle linee applicative per la formazione
La Conferenza delle Regioni approva il documento che attua e spiega gli accordi di dicembre 2011
01/08/2012 - Chiarimenti in materia di formazione e sicurezza sul lavoro. La Conferenza delle Regioni mercoledì 25 luglio scorso ha approvato le linee applicative che completano lo scenario delineato con gli accordi del 21 dicembre 2011.
Nel caso in cui sia consentito, il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi tipici dell’attività svolta.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono infatti essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario. Ciò significa che, in base alla valutazione dei rischi e alla mansione svolta, si valuta se integrare il percorso formativo minimo.
Per i lavoratori con contratto di somministrazione, i somministratori e gli utilizzatori possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore.
Le linee applicative spiegano inoltre il ruolo degli organismi paritetici, cui il datore di lavoro può richiedere la collaborazione nelle attività di formazione. Prima di avviare una eventuale collaborazione, però, il datore di lavoro deve accertarsi che l’ente possegga determinati requisiti, come essere tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. Come criterio della rappresentatività può essere considerato quello di essere costituito nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nel caso in cui sia consentito, il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi tipici dell’attività svolta.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono infatti essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario. Ciò significa che, in base alla valutazione dei rischi e alla mansione svolta, si valuta se integrare il percorso formativo minimo.
Per i lavoratori con contratto di somministrazione, i somministratori e gli utilizzatori possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore.
Le linee applicative spiegano inoltre il ruolo degli organismi paritetici, cui il datore di lavoro può richiedere la collaborazione nelle attività di formazione. Prima di avviare una eventuale collaborazione, però, il datore di lavoro deve accertarsi che l’ente possegga determinati requisiti, come essere tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. Come criterio della rappresentatività può essere considerato quello di essere costituito nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro.