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Sicilia, in arrivo le regole regionali per il social housing

Sicilia, in arrivo le regole regionali per il social housing

Interventi da realizzare in partenariato pubblico-privato, priorità ai progetti cantierabili

Vedi Aggiornamento del 31/10/2013
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 31/10/2013
30/08/2012 - Prende forma in Sicilia la disciplina regionale in materia di social housing. È stato infatti messo a punto il Regolamento che fissa le regole per la realizzazione degli interventi di edilizia sociale convenzionata.
 
Il Regolamento attua l’articolo 1 comma 1 della Legge regionale 1/2012, finalizzato alla riqualificazione urbanistica, in applicazione della disciplina prevista dall’art 11 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 che introduce i contenuti fondamentali di un nuovo piano nazionale di edilizia abitativa.
 
Il Regolamento regionale prevede che gli alloggi sociali vengano realizzati mediante il ricorso agli strumenti del partenariato pubblico-privato (PPP). Gli interventi di edilizia sociale convenzionata e di riqualificazione urbana devono essere localizzati nelle zone omogenee territoriali a prevalente destinazione residenziale “A”, “B”e “C” e possono essere localizzati anche in edifici non più utilizzati ubicati nelle zone “D”. Sono tassativamente esclusi interventi in verde agricolo.
 
Ai fini della graduatoria - spiega un documento della regione Sicilia - sono privilegiati i progetti con un elevato grado di cantierabilità, che intervengono in zone in stato di degrado sociale e si integrano con le politiche pubbliche locali e con i programmi comunali per edilizia sociale, nonché con i piani di valorizzazione del patrimonio pubblico.
 
I Comuni possono incentivare la localizzazione degli interventi di edilizia sociale, operando in deroga alle previsioni quantitative e/o alle destinazioni d’uso degli strumenti urbanistici, mediante: la sostituzione edilizia di manufatti; l’inserimento di edifici con destinazioni connesse e complementari alla residenza; l’inserimento, accanto alle funzioni abitative, di funzioni di servizio alla persona.
 
Sono previste premialità volumetriche fino al 30% dei volumi consentiti dagli strumenti di pianificazione locale. Le premialità volumetriche non possono riferirsi ad edifici abusivi o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
 
La scelta dei partner privati degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dei principi comunitari, di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, di cui al Codice dei contratti (Dlgs 163/2006). Essa pertanto dovrà essere di norma preceduta dalla previa pubblicazione di un Bando. I Comuni individuano le proposte mediante selezione pubblica alla quale possono partecipare soggetti pubblici e privati. Formato in sede locale il partenariato pubblico privato, i Comuni faranno pervenire al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti le proposte per la loro valutazione.
 
L’art. 5 della LR 1/2012 prevede la realizzazione da parte della Regione Sicilia di interventi a sostegno delle politiche abitative. A tal fine è previsto un apposito Fondo immobiliare, le cui modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento saranno disciplinate a breve. Successivamente verrà adottato il bando per l’individuazione, con procedure di evidenza pubblica, del soggetto gestore del Fondo. Le quote del Fondo immobiliare regionale possono essere sottoscritte, per cassa e/o in natura, da investitori pubblici o da soggetti privati, tra i quali il Fondo nazionale del sistema integrato di fondi, gestito da CDPI SGR, società di gestione del risparmio controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti.
 
Gli interventi del Regolamento e che usufruiscono delle risorse appostate nel Fondo Immobiliare Regionale di cui all’art. 5 della LR 1/2012 devono garantire che almeno il 51% della superficie complessiva (S utile + S non residenziale) sia destinata ad edilizia residenziale sociale, di cui al DM 22 aprile 2008, con la garanzia che la stessa venga dotata di aree a verde e servizi secondo la normativa vigente. Nel caso in cui sia previsto un investimento pubblico, in conto capitale, per gli stessi interventi, la suddetta percentuale è aumentata di un punto per ogni punto percentuale di incidenza dell’investimento pubblico sul costo totale del progetto.
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