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Appalti, la SA non può affidare ad altri le opere già aggiudicate

Appalti, la SA non può affidare ad altri le opere già aggiudicate

Tar Lombardia: varianti ammesse nei lavori privati, in quelli pubblici si deve tutelare la concorrenza

Vedi Aggiornamento del 20/12/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/12/2012
26/09/2012 - La concessionaria di una gara per la realizzazione di una strada non può stralciare alcune opere, aggiudicate ad un soggetto, ed affidarle ad un altro operatore. Neanche se quest’ultimo offre maggiori garanzie. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 2310/2012.
 
Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il caso della concessionaria di una gara per la realizzazione di una strada, che aveva diviso l’opera in due lotti per i quali erano state indette due gare. Il primo lotto era stato aggiudicato ad una società di progetto, mentre il secondo ad un’associazione temporanea di imprese. Nell’atto di aggiudicazione definitiva, però, la Stazione Appaltante aveva stralciato alcune opere dal secondo lotto e le aveva affidate all’aggiudicatario del primo, adducendo motivazioni di funzionalità e celerità nella fine dei lavori.
 
In seguito al ricorso presentato dall’aggiudicataria del secondo lotto, il Tar Lombardia ha affermato che bisogna distinguere tra appalti privati e pubblici.
 
In generale, sostiene il Tar, il committente ha diritto ad apportare modifiche al progetto e alla quantità di opere da realizzare entro certi limiti. Allo stesso tempo, l’appaltatore deve accettare le varianti.
 
Negli appalti pubblici, oltre alle esigenze del committente ci sono quelle del contenimento della spesa pubblica e della tutela della concorrenza in base alle quali l’opera concretamente eseguita non può essere difforme da quella presente negli atti di indizione della gara.
 
Il Tar ha aggiunto che negli appalti pubblici è possibile apportare varianti, ma non è contemplata la possibilità di sottrarre all’appaltatore parte dei lavori aggiudicati per farli eseguire ad un altro soggetto che offre maggiori garanzie sui tempi di realizzazione. Non si può quindi applicare l’articolo 162 del Dpr 207/2010, che permette alla SA di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura minore rispetto a quanto previsto dal contratto.
 
Concludendo, il Tar ha spiegato che per i soggetti privati il potere negoziale è espressione di autonomia, mentre per i soggetti pubblici può interferire con i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
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