Terre da scavo, in Gazzetta Ufficiale le regole definitive
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NORMATIVA
Terre da scavo, in Gazzetta Ufficiale le regole definitive
Pubblicato il Dm che stabilisce le modalità per il riutilizzo, nel pacchetto semplificazioni modifiche in vista
Vedi Aggiornamento del 18/01/2016
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25/09/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 161/2012 per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Dopo essere stata regolata in via transitoria dalla Legge 28/2012, contenente misure straordinarie in materia ambientale, la materia arriva così ad avere una disciplina definitiva.
Il decreto varato dal Ministero dell’Ambiente individua come materiali da scavo il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera come scavi, perforazioni e infrastrutture in generale. Esclude invece i rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici o altri manufatti.
I materiali da scavo possono contenere calcestruzzo, bentonite, pvc, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato a condizione che la concentrazione media non presenti inquinanti.
Il materiale da scavo è considerato sottoprodotto e può essere utilizzato se sono rispettate una serie di condizioni, ad esempio deve essere generato durante la realizzazione di un’opera e deve essere usato, senza ulteriori trattamenti, nel corso della sua esecuzione.
Le condizioni sono verificate con il Piano di utilizzo, presentato dal proponente all’autorità competente almeno 90 giorni prima che inizino i lavori per la realizzazione dell’opera.
Il decreto stabilisce inoltre come operare nel caso in cui le componenti inquinanti, presenti nei materiali da scavo, siano generate da processi naturali, ma anche le procedure da seguire nelle situazioni di emergenza, nei trasporti e nel tempo di attesa tra l’estrazione e l’utilizzo.
La disciplina, arrivata dopo molto tempo alla chiusura del cerchio, potrebbe già arricchirsi con qualche modifica. Nei giorni scorsi, infatti, all’interno del pacchetto semplificazioni, sono state proposte delle agevolazioni per il reimpiego delle terre e rocce da scavo estratte nei piccoli cantieri. Dove la produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, si è pensato infatti di concedere ai produttori la possibilità di autocertificare le condizioni che permettono il trattamento come sottoprodotti e il reimpiego dei materiali escavati (Leggi Tutto).
Il decreto varato dal Ministero dell’Ambiente individua come materiali da scavo il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera come scavi, perforazioni e infrastrutture in generale. Esclude invece i rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici o altri manufatti.
I materiali da scavo possono contenere calcestruzzo, bentonite, pvc, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato a condizione che la concentrazione media non presenti inquinanti.
Il materiale da scavo è considerato sottoprodotto e può essere utilizzato se sono rispettate una serie di condizioni, ad esempio deve essere generato durante la realizzazione di un’opera e deve essere usato, senza ulteriori trattamenti, nel corso della sua esecuzione.
Le condizioni sono verificate con il Piano di utilizzo, presentato dal proponente all’autorità competente almeno 90 giorni prima che inizino i lavori per la realizzazione dell’opera.
Il decreto stabilisce inoltre come operare nel caso in cui le componenti inquinanti, presenti nei materiali da scavo, siano generate da processi naturali, ma anche le procedure da seguire nelle situazioni di emergenza, nei trasporti e nel tempo di attesa tra l’estrazione e l’utilizzo.
La disciplina, arrivata dopo molto tempo alla chiusura del cerchio, potrebbe già arricchirsi con qualche modifica. Nei giorni scorsi, infatti, all’interno del pacchetto semplificazioni, sono state proposte delle agevolazioni per il reimpiego delle terre e rocce da scavo estratte nei piccoli cantieri. Dove la produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, si è pensato infatti di concedere ai produttori la possibilità di autocertificare le condizioni che permettono il trattamento come sottoprodotti e il reimpiego dei materiali escavati (Leggi Tutto).
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