Terre scavo, più facile il riutilizzo se estratte da piccoli cantieri
Condividi
NORMATIVA
Terre scavo, più facile il riutilizzo se estratte da piccoli cantieri
Le condizioni per il reimpiego possono essere autocertificate, le novità del pacchetto semplificazioni
Vedi Aggiornamento del 08/02/2013
Vedi Aggiornamento del 08/02/2013
24/09/2012 - Proposte agevolazioni per il reimpiego delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri. È una delle proposte contenute nel pacchetto semplificazioni messo a punto dall’Esecutivo, su cui il Consiglio dei Ministri potrebbe pronunciarsi alla fine della settimana.
La bozza si prefigge di dare attuazione al Decreto legislativo 152/2006, Testo Unico ambientale, in base al quale nei cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono anche essere autocertificate dal produttore.
Perché i materiali escavati siano assimilati ai sottoprodotti, deve essere certo che l’utilizzazione finale avvenga presso un determinato sito o ciclo produttivo.
Allo stesso tempo, non devono essere superate le concentrazioni soglia di contaminazione contenute nella tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto legislativo 152/2006.
L’utilizzo dei materiali estratti in un successivo ciclo di produzione non deve inoltre determinare rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime.
Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni tramite una dichiarazione resa alla Provincia territorialmente competente, precisando le quantità destinate all’utilizzo e i tempi previsti per l’utilizzo e il deposito. Ad ogni modo, dalla produzione al reimpiego non può passare un periodo superiore ad un anno.
Pur prevedendo delle semplificazioni, la bozza precisa che le attività di scavo e di riutilizzo delle terre devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
Sono anche previste disposizioni semplificatorie per consentire il trasporto dei materiali escavati. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta però assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.
La bozza si prefigge di dare attuazione al Decreto legislativo 152/2006, Testo Unico ambientale, in base al quale nei cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono anche essere autocertificate dal produttore.
Perché i materiali escavati siano assimilati ai sottoprodotti, deve essere certo che l’utilizzazione finale avvenga presso un determinato sito o ciclo produttivo.
Allo stesso tempo, non devono essere superate le concentrazioni soglia di contaminazione contenute nella tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto legislativo 152/2006.
L’utilizzo dei materiali estratti in un successivo ciclo di produzione non deve inoltre determinare rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime.
Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni tramite una dichiarazione resa alla Provincia territorialmente competente, precisando le quantità destinate all’utilizzo e i tempi previsti per l’utilizzo e il deposito. Ad ogni modo, dalla produzione al reimpiego non può passare un periodo superiore ad un anno.
Pur prevedendo delle semplificazioni, la bozza precisa che le attività di scavo e di riutilizzo delle terre devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
Sono anche previste disposizioni semplificatorie per consentire il trasporto dei materiali escavati. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta però assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.
Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 28/11/2012
Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese
Notizie correlate
NORMATIVA Terre da scavo, il Min. Ambiente chiarisce l’applicazione
NORMATIVA Terre e rocce, il Veneto disciplina la gestione nei piccoli cantieri
NORMATIVA Terre da scavo, l’Ance chiarisce i dubbi
NORMATIVA Permesso di costruire in presenza di vincoli, l'Amministrazione deve sempre pronunciarsi
NORMATIVA Terre da scavo, Ance: subito le norme per piccoli cantieri
NORMATIVA Terre da scavo esenti dal tributo per deposito in discarica
NORMATIVA Via il silenzio rifiuto sul rilascio del permesso di costruire
NORMATIVA Semplificazioni, al palo il silenzio rifiuto sul permesso di costruire
RISPARMIO ENERGETICO Efficienza energetica e ambiente: i nuovi provvedimenti del Governo
NORMATIVA Terre da scavo, in Gazzetta Ufficiale le regole definitive
NORMATIVA Rilascio del permesso di costruire: non varrà più il silenzio-rifiuto
NORMATIVA L’abitabilità degli edifici potrebbe essere autocertificata
NORMATIVA Terre da scavo, verso il traguardo il decreto per il riutilizzo
NORMATIVA Terre da scavo, via libera del CdS al decreto ministeriale
NORMATIVA Terre da scavo e rifiuti, ok alla disciplina transitoria
Altre Notizie