Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Professioni, la riforma spiegata dal Consiglio Nazionale Architetti

Professioni, la riforma spiegata dal Consiglio Nazionale Architetti

CNAPPC: nuove norme imperfette ma rispondenti alle richieste del mercato, minaccia di ricorso dal Consiglio nazionale forense

Vedi Aggiornamento del 21/03/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/03/2014
14/09/2012 - Dopo l’approvazione del regolamento, che definisce le nuove regole per gli ordini professionali, il Consiglio nazionale degli architetti cerca di entrare nel meccanismo con un vademecum in cui spiega agli iscritti i passi fondamentali della riforma.
 
La riforma spiegata dal Cnappc
Anche se imperfetta, fa sapere il Consiglio nazionale degli architetti, la riforma delle professioni arriva dopo vent’anni di proposte e raggiunge un buon equilibrio tra rispetto dell’interesse generale, autonomia professionale e realtà del mercato. Motivi che spingono il Cnappc a volerla rendere subito operativa, in modo da limitare le incertezze dei professionisti nello svolgimento della propria attività.
 
È stato redatto con questo scopo il vademecum che spiega agli iscritti i passaggi salienti delle nuove regole.
 
Come spiegato dal Cnappc, essendo entrata in vigore il 15 agosto, la riforma è applicabile da subito. L’attività di architetto non è considerata una attività economica alla stregua delle altre perché, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un’attività d’impresa, mantiene una sua specificità ed è considerata un mestiere in cui va salvaguardato l’interesse pubblico.
 
Per l’albo professionale non cambia molto perché la gestione rimane competenza del Consiglio
dell'Ordine, mentre è stata aggiunto l’obbligo di annotare provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti.
Con la riforma, le regole dei procedimenti disciplinari cambiano a partire dal 15 dicembre 2012. Presso gli ordini territoriali è prevista l’istituzione dei consigli di disciplina, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario.
 
È ammessa la pubblicità informativa con ogni mezzo, che può vertere su attività professionale, specializzazioni, titoli posseduti, struttura dello studio professionale e compensi richiesti. L’unico limite è che la pubblicità sia funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, ma anche che non violi il segreto professionale e che non sia denigratoria.
 
L’obbligo di assicurazione vige dal 15 agosto 2013, per consentire al Consiglio Nazionale di poter negoziare convenzioni collettive.
 
Gli architetti non dovranno obbligatoriamente aver svolto il tirocinio per poter accedere all’esame di stato. Allo stesso tempo, non è ancora in vigore l’obbligo di formazione e aggiornamento, che dovrà essere regolato entro il 15 agosto 2013.
 
Non è ancora possibile formare società tra professionisti. Per farlo bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto ministeriale per l’iscrizione a una sezione speciale dell’albo e la sottoposizione alle norme deontologiche.
 
Il Consiglio nazionale forense minaccia ricorso
Ma non tutte le categorie di professionisti sono concordi sulle nuove misure. Se, da una parte, il Consiglio nazionale degli architetti sta cercando di entrare al più presto nel vivo della nuova normativa, dall’altra il Consiglio nazionale forense prepara un ricorso al Tar.
 
Secondo il Cnf, il Governo avrebbe attaccato la democrazia parlamentare sottoponendo l’ok alla riforma ad una serie di condizioni.
 
I regolamenti, si legge nel documento informativo diffuso dal Cnf, non risolverebbero il problema della concentrazione nell’organo disciplinare della funzione istruttoria e decisoria. L’illegittimità o nullità potrebbe inoltre basarsi sulla mancanza di un principio generale e sull’eccedenza della regolamentazione rispetto all’eventuale principio generale.
Il Cnf sottolinea poi che in nessuna parte della Legge 148/2011, che ha gettato le basi delle riforma, si parlerebbe dell’Albo unico nazionale, ma anche che per ridefinire un assetto normativo ci vorrebbe un decreto legislativo, cioè una fonte primaria, mentre il Dpr contenente il regolamento rappresenta una fonte secondaria.
 
Le obiezioni degli architetti
Una decisione, quella del ricorso, non condivisa dagli architetti, che temono ulteriori ritardi e ripercussioni negative nello svolgimento delle attività.
 
Dopo aver analizzato il parere dell’avvocatura, il Cnappc ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense di recedere dalla decisione di ricorrere al TAR. Esprimendo rispetto per le richieste di modifica riguardanti l’attività specifica degli avvocati, il Consiglio Nazionale degli architetti si è però appellato al fatto che questa necessità non provochi danno agli altri milioni di professionisti che ritengono, invece, l’iter riformatore concluso in modo sostanzialmente positivo e utile.
 
A detta del Cnappc, verrebbe così avvallata la tesi che i professionisti italiani sono una casta che difende i propri interessi a danno dell’ intera comunità, e che finora ha utilizzato i ricorsi in modo strumentale per bloccare ogni iniziativa riformatrice, contribuendo all’immobilismo dell’Italia.
Le più lette