NORMATIVA
Ddl rigenerazione urbana: cosa ne pensano architetti, imprese edili e Comuni
Conto Energia, senza obbligo di Registro gli impianti della P.A.
RISPARMIO ENERGETICO
Conto Energia, senza obbligo di Registro gli impianti della P.A.
Dal GSE chiarimenti anche sugli edifici energeticamente certificabili e sulle attestazioni di moduli fotovoltaici e inverter
10/09/2012 - Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro ma accedono direttamente alle tariffe incentivanti del quinto Conto Energia.
È uno dei chiarimenti forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in risposta ai quesiti ricevuti in merito alla procedura di iscrizione al Registro.
Impianti realizzati su edifici pubblici
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 - ha spiegato il GSE - gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, a condizione che:
- l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Cause di esclusione dalla graduatoria
Un secondo chiarimento riguarda le cause di esclusione dalla graduatoria. La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità. Come previsto dal DM, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, il GSE segnala le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.
Infine, il GSE ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova, purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.
Il GSE ha poi predisposto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l’ammissione alle tariffe incentivanti, relativi alla definizione di edificio energeticamente certificabile e alle certificazioni/attestazioni richieste per i moduli e gli inverter ai sensi del quinto Conto Energia.
Sono “energeticamente certificabili”:
1. gli edifici provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
2. gli edifici le cui altezze minime interne e le superfici utili dei locali rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (DM 5 luglio 1975 e s.m.i.).
In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia. In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l’intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del DPR 59/2009 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.
Per quanto riguarda la certificazione/attestazione dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di conversione (inverter), il documento elenca la documentazione che deve essere prodotta per attestare il rispetto dei requisiti previsti.
È uno dei chiarimenti forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in risposta ai quesiti ricevuti in merito alla procedura di iscrizione al Registro.
Impianti realizzati su edifici pubblici
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 - ha spiegato il GSE - gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, a condizione che:
- l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Cause di esclusione dalla graduatoria
Un secondo chiarimento riguarda le cause di esclusione dalla graduatoria. La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità. Come previsto dal DM, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, il GSE segnala le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.
Infine, il GSE ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova, purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.
Il GSE ha poi predisposto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l’ammissione alle tariffe incentivanti, relativi alla definizione di edificio energeticamente certificabile e alle certificazioni/attestazioni richieste per i moduli e gli inverter ai sensi del quinto Conto Energia.
Sono “energeticamente certificabili”:
1. gli edifici provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
2. gli edifici le cui altezze minime interne e le superfici utili dei locali rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (DM 5 luglio 1975 e s.m.i.).
In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia. In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l’intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del DPR 59/2009 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.
Per quanto riguarda la certificazione/attestazione dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di conversione (inverter), il documento elenca la documentazione che deve essere prodotta per attestare il rispetto dei requisiti previsti.