Fotovoltaico nei centri storici, ok se non c’è impatto visivo
RISPARMIO ENERGETICO
Fotovoltaico nei centri storici, ok se non c’è impatto visivo
Tar Puglia: se i pannelli non sono visibili non è compromesso il contesto architettonico
18/09/2012 - Ok all’installazione degli impianti fotovoltaici nei centri storici se non producono un impatto sul contesto architettonico. Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 1241/2012.
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso presentato da un cittadino che, dopo aver presentato la Dia per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di un’abitazione situata nel centro storico e classificata di notevole interesse ambientale, si era visto rigettare la domanda.
Dato l’interesse ambientale, l’immobile era soggetto alla NTA, con l’obbligo di sottoporre i progetti al parere della Soprintendenza, il cui parere negativo aveva fatto rigettare la domanda al Comune.
Il ricorso presentato dal cittadino è stato considerato fondato dal Tar, che ha giudicato contraddittorie le motivazioni della Pubblica Amministrazione.
Secondo il Tar, il diniego si è limitato a definire l’impianto non compatibile con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico, anche se dalla documentazione risultava che i pannelli non erano visibili dall’esterno e non avevano quindi un effetto impattante.
A detta del Tribunale Amministrativo, la Soprintendenza avrebbe espresso una valutazione incompleta non avendo preso in considerazione l’effetto concreto dell’opera sull’ambiente circostante.
Senza un effetto visivo, ha concluso il Tar, il contesto architettonico non può essere considerato compromesso.
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso presentato da un cittadino che, dopo aver presentato la Dia per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di un’abitazione situata nel centro storico e classificata di notevole interesse ambientale, si era visto rigettare la domanda.
Dato l’interesse ambientale, l’immobile era soggetto alla NTA, con l’obbligo di sottoporre i progetti al parere della Soprintendenza, il cui parere negativo aveva fatto rigettare la domanda al Comune.
Il ricorso presentato dal cittadino è stato considerato fondato dal Tar, che ha giudicato contraddittorie le motivazioni della Pubblica Amministrazione.
Secondo il Tar, il diniego si è limitato a definire l’impianto non compatibile con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico, anche se dalla documentazione risultava che i pannelli non erano visibili dall’esterno e non avevano quindi un effetto impattante.
A detta del Tribunale Amministrativo, la Soprintendenza avrebbe espresso una valutazione incompleta non avendo preso in considerazione l’effetto concreto dell’opera sull’ambiente circostante.
Senza un effetto visivo, ha concluso il Tar, il contesto architettonico non può essere considerato compromesso.