Nota del GSE sugli edifici energeticamente certificabili
RISPARMIO ENERGETICO
Nota del GSE sugli edifici energeticamente certificabili
La definizione si applica agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
27/09/2012 - La definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all’articolo 8 e allegato 4 del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).
Lo ha spiegato il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ad integrazione di una precedente comunicazione nella quale si fornivano chiarimenti relativi alla definizione di edificio energeticamente certificabile (leggi tutto).
Un edificio - ha aggiunto il GSE - risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
Restano confermate tutte le altre specifiche sulla definizione di “edifici energeticamente certificabili” e cioè:
1. gli edifici provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
2. gli edifici le cui altezze minime interne e le superfici utili dei locali rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (DM 5 luglio 1975 e s.m.i.).
In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.
In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l’intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del DPR 59/2009 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.
Lo ha spiegato il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ad integrazione di una precedente comunicazione nella quale si fornivano chiarimenti relativi alla definizione di edificio energeticamente certificabile (leggi tutto).
Un edificio - ha aggiunto il GSE - risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
Restano confermate tutte le altre specifiche sulla definizione di “edifici energeticamente certificabili” e cioè:
1. gli edifici provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
2. gli edifici le cui altezze minime interne e le superfici utili dei locali rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (DM 5 luglio 1975 e s.m.i.).
In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.
In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l’intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del DPR 59/2009 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.