Le distanze tra edifici non valgono per gli ascensori
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NORMATIVA
Le distanze tra edifici non valgono per gli ascensori
CdS: considerati come impianti e non come costruzioni, non sono soggetti al Testo unico dell’edilizia
Vedi Aggiornamento del 15/01/2016
Vedi Aggiornamento del 15/01/2016
27/12/2012 - Gli ascensori non possono essere qualificati come costruzioni e quindi non sono soggetti alle norme sulle distanze contenute nel Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia.
Si è pronunciato in questi termini il Consiglio di Stato, che con la sentenza 6253/2012 ha affermato che gli ascensori devono essere considerati come impianti, rientranti tra i volumi tecnici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile.
Nel caso preso in esame dal CdS, il Comune aveva negato il permesso di costruire utile alla realizzazione di un ascensore esterno per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell’edificio.
Il ricorso degli interessati era stato respinto dal Tar Abruzzo. In seguito, invece, il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tribunale Amministrativo sostenendo che non erano state presi in considerazione alcuni aspetti.
In primo luogo, per il CdS la soluzione sta nella differenza tra costruzione e impianto, in base alla quale la realizzazione di un ascensore non è soggetta al Testo Unico dell’edilizia.
In secondo luogo, nel cortile tra i due immobili in cui doveva essere realizzato l’ascensore non esisteva un muro divisorio di recinzione, ma solo un confine catastale. Elemento che indeboliva ulteriormente la violazione delle distanze tra edifici.
Si è pronunciato in questi termini il Consiglio di Stato, che con la sentenza 6253/2012 ha affermato che gli ascensori devono essere considerati come impianti, rientranti tra i volumi tecnici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile.
Nel caso preso in esame dal CdS, il Comune aveva negato il permesso di costruire utile alla realizzazione di un ascensore esterno per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell’edificio.
Il ricorso degli interessati era stato respinto dal Tar Abruzzo. In seguito, invece, il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tribunale Amministrativo sostenendo che non erano state presi in considerazione alcuni aspetti.
In primo luogo, per il CdS la soluzione sta nella differenza tra costruzione e impianto, in base alla quale la realizzazione di un ascensore non è soggetta al Testo Unico dell’edilizia.
In secondo luogo, nel cortile tra i due immobili in cui doveva essere realizzato l’ascensore non esisteva un muro divisorio di recinzione, ma solo un confine catastale. Elemento che indeboliva ulteriormente la violazione delle distanze tra edifici.
Norme correlate
Sentenza 05/12/2012 n.6253
Consiglio di Stato - Ascensori e distanze tra costruzioni
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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