Ritardo pagamenti, dal Mef i criteri operativi
NORMATIVA
Ritardo pagamenti, dal Mef i criteri operativi
Istruzioni sulla certificazione dei crediti con Amministrazioni statali, enti locali e servizio sanitario
18/12/2012 - Entrano nel vivo le misure per il contrasto ai ritardi nei pagamenti. Il Ministero dell’Economia ha emanato due circolari che spiegano in dettaglio come funziona la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e verso gli enti locali e del servizio sanitario nazionale.
In entrambi i casi, per ottenere la certificazione del credito non è necessario essere in regola col Durc. La regolarità contributiva non incide infatti sulle caratteristiche che il credito deve possedere per poter essere certificato, cioè certezza, liquidità ed esigibilità.
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione deve contenere la data prevista di pagamento, che non può essere superiore ai 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di certificazione.
Nel caso degli enti locali, la certificazione può essere rilasciata anche senza data e i pagamenti vengono effettuati in base agli obiettivi del patto di stabilità.
Indipendentemente dalle tempistiche di pagamento, possono essere certificati solo gli importi risultanti dal contratto e non gli interessi moratori.
Il rilascio delle certificazioni è gestito attraverso una piattaforma telematica. Prima che diventasse operativa, è stato consentito l’utilizzo della procedura cartacea ordinaria, che però dopo l’entrata in esercizio della piattaforma non è più possibile. Ad ogni modo, per evitare sovrapposizioni e perdite di tempo, chi ha iniziato la procedura ordinaria continua con lo stesso metodo.
Gli enti locali e amministrazioni del servizio sanitario nazionale possono adottare sistemi di certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, purchè realizzati in conformità con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Le circolari chiariscono inoltre il range di applicazione delle misure sulla certificazione. In particolare, tra le Amministrazioni statali rientrano Istituti escuole di ogni ordine e grado, Istituzioni educative, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e Università.
Sono invece esclusi enti costituzionali e a rilevanza costituzionale, Camere di commercio, Enti pubblici economici, enti ed organismi di diritto privato e società a partecipazione pubblica.
Nelle amministrazioni del servizio sanitario nazionale sono comprese aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e istituti zooprofilattici.
Ad ogni modo, non possono rilasciare la certificazione gli enti sottoposti ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.
Gli Enti locali includono Regioni, Province, Comuni e Comunità montane che, se commissariati, non possono rilasciare la certificazione.
In entrambi i casi, per ottenere la certificazione del credito non è necessario essere in regola col Durc. La regolarità contributiva non incide infatti sulle caratteristiche che il credito deve possedere per poter essere certificato, cioè certezza, liquidità ed esigibilità.
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione deve contenere la data prevista di pagamento, che non può essere superiore ai 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di certificazione.
Nel caso degli enti locali, la certificazione può essere rilasciata anche senza data e i pagamenti vengono effettuati in base agli obiettivi del patto di stabilità.
Indipendentemente dalle tempistiche di pagamento, possono essere certificati solo gli importi risultanti dal contratto e non gli interessi moratori.
Il rilascio delle certificazioni è gestito attraverso una piattaforma telematica. Prima che diventasse operativa, è stato consentito l’utilizzo della procedura cartacea ordinaria, che però dopo l’entrata in esercizio della piattaforma non è più possibile. Ad ogni modo, per evitare sovrapposizioni e perdite di tempo, chi ha iniziato la procedura ordinaria continua con lo stesso metodo.
Gli enti locali e amministrazioni del servizio sanitario nazionale possono adottare sistemi di certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, purchè realizzati in conformità con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Le circolari chiariscono inoltre il range di applicazione delle misure sulla certificazione. In particolare, tra le Amministrazioni statali rientrano Istituti escuole di ogni ordine e grado, Istituzioni educative, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e Università.
Sono invece esclusi enti costituzionali e a rilevanza costituzionale, Camere di commercio, Enti pubblici economici, enti ed organismi di diritto privato e società a partecipazione pubblica.
Nelle amministrazioni del servizio sanitario nazionale sono comprese aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e istituti zooprofilattici.
Ad ogni modo, non possono rilasciare la certificazione gli enti sottoposti ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.
Gli Enti locali includono Regioni, Province, Comuni e Comunità montane che, se commissariati, non possono rilasciare la certificazione.