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Professionisti, ecco le nuove ''tariffe'' per gare di progettazione

Professionisti, ecco le nuove ''tariffe'' per gare di progettazione

Pronto il Decreto Parametri: corrispettivo a base di gara calcolato secondo costi e complessità delle opere e impegno del progettista

Vedi Aggiornamento del 24/06/2021
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/06/2021
07/12/2012 - Sono stati definiti i nuovi parametri per i compensi dei professionisti nelle gare di progettazione. La bozza di Decreto Parametri predisposto dal Ministero della Giustizia, che Edilportale pubblica in anteprima, aiuterà le Stazioni Appaltanti a calcolare gli importi da porre a base di gara nell’affidamento dei servizi di progettazione, costituendo un nuovo punto di riferimento dopo l’abolizione delle tariffe professionali. 
 
Come si calcolerà il corrispettivo per il progettista
Se i contenuti del testo venissero confermati, nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il corrispettivo da porre a base di gara sarà composto da compenso, spese e oneri accessori.
 
Compenso
La determinazione del compenso è data dalla somma di vari parametri, come il costo delle singole categorie che compongono l’opera, la complessità della prestazione e la sua specificità.
 
In particolare, il costo delle singole categorie che compongono l’opera è determinato sulla base del preventivo redatto nella fase dello studio di fattibilità e in quella della progettazione, ma anche in riferimento al consuntivo inerente alle fasi di direzione esecutiva e collaudo dell’opera.
Se possibile, si prendono inoltre in considerazione i parametri di incidenza, che variano in base alle fasi della prestazione. La tavola Z2, allegata al decreto, indica infatti quanto una singola prestazione, dalla pianificazione urbanistica generale fino al collaudo e al monitoraggio sulla qualità, incide sul costo del lavoro complessivo.
 
La complessità è valutata in base alla categoria e alla destinazione funzionale dell’opera. Nella categoria edilizia, ad esempio, la complessità per la realizzazione di un edificio residenziale pregiato è maggiore di quella per la costruzione di un immobile rurale destinato all’attività agricola.
 
La specificità dell’opera è determinata dalla sua categoria, quindi varia a seconda che si tratti di edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica o sistemi tecnologici.
 
Compensi per altre prestazioni
In caso di prestazioni non comprese nelle tabelle allegate al decreto, come rilievi plano altimetrici, rilievi dei manufatti, restituzioni grafiche e consulenze, il compenso può essere liquidato per analogia o tenendo conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato. Secondo il testo del decreto, il compenso orario da corrispondere varia dai 75 euro per il professionista incaricato, ai 50 euro per l’aiuto iscritto e 37 euro per l’aiuto di concetto.
 
Spese e oneri accessori
Le spese e gli oneri accessori sono determinati secondo un forfet pari al 25% del compenso per le opere di importo fino a un milione di euro e al 10% del compenso per importi pari o superiori a 25 milioni di euro.
Nei casi intermedi si ricorre invece all’interpolazione lineare.
 
L’arrivo della bozza, predisposta dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e annunciato a metà novembre dal Ministro Paola Severino, si è resa necessaria dopo l’abolizione delle tariffe decisa dal DL Liberalizzazioni 1/2012, che ha lasciato la determinazione del corrispettivo alla libera contrattazione con il cliente.
 
Ma se i principi della concorrenza possono essere più facilmente applicati ai lavori privati, dove committente e progettista si accordano sul compenso, la cancellazione delle tariffe professionali ha lasciato un vuoto di riferimenti nelle liquidazioni giudiziali, quindi in caso di contenzioso, e nelle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
 
Per risolvere questa difficoltà, il DM 140/2012 ha fissato i parametri cui i giudici devono far riferimento per la liquidazione del compenso in caso di lite tra professionista e privato.
Secondo il DM 140, nel compenso del professionista non rientrano le spese, comprese quelle concordate in modo forfettario, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo, così come i costi degli ausiliari incaricati dal professionista stesso. L’organo giurisdizionale può infine aumentare o diminuire il compenso fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile (leggi tutto).

La bozza di oggi completa quindi il quadro di riferimenti per la determinazione del compensi. Confrontando il decreto sulle liquidazioni giudiziali e la bozza per l’affidamento dei servizi di progettazione, si nota che il secondo testo contiene misure maggiormente favorevoli al professionista. La Stazione Appaltante non ha infatti nessun margine di manovra sul compenso, che viene determinato esclusivamente sulla base dei nuovi parametri. Allo stesso tempo, nel corrispettivo da porre a base di gara sono incluse le spese e gli oneri accessori sostenuti per lo svolgimento dell’incarico.
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