Professionisti, tempi più brevi per il rinnovo dei contratti a termine
PROFESSIONE
Professionisti, tempi più brevi per il rinnovo dei contratti a termine
Negli studi professionali scende a 20 o 30 giorni l’intervallo tra scadenza e nuova assunzione
03/12/2012 - Ridotti gli intervalli per i rinnovi dei contratti a termine negli studi professionali. Lo comunica Confprofessioni, che mercoledì scorso ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Nei casi di rapporti di lavoro a termine stipulati nell’ambito di un contratto collettivo, l’intervallo tra la scadenza del contratto e la nuova assunzione sarà di 20 giorni se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi e di 30 giorni se la durata supera i sei mesi.
L’accordo stipulato da Confprofessioni coglie l’opportunità data dal DL Sviluppo 83/2012, che apporta delle modifiche alla riforma del lavoro elaborata dal Ministro Fornero, L. 92/2012.
Come si è evoluta la normativa sui contratti a termine
Fino all’anno scorso, il D.lgs. 368/2001, approvato per l’attuazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, stabiliva che se il lavoratore veniva riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto doveva essere stipulato a tempo indeterminato.
Ciò significa che per poter stipulare un nuovo contratto a termine si dovevano attendere almeno dieci o venti giorni dalla scadenza.
La riforma del lavoro ideata dal Ministro Fornero ed entrata in vigore lo scorso 18 luglio, ha innalzato questi termini a 60 e 90 giorni. Allo stesso tempo, però, la norma ha previsto intervalli di tempo abbreviati di 20 e 30 giorni in caso di riorganizzazione del processo lavorativo, del rinnovo di una commessa o in presenza di un progetto di ricerca.
L’accordo tra Confprofessioni e i sindacati ha applicato il DL 83/2012, in base al quale, in presenza di contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, si può abbreviare a 20 o 30 giorni il lasso di tempo tra i due contratti a termine.
Nei casi di rapporti di lavoro a termine stipulati nell’ambito di un contratto collettivo, l’intervallo tra la scadenza del contratto e la nuova assunzione sarà di 20 giorni se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi e di 30 giorni se la durata supera i sei mesi.
L’accordo stipulato da Confprofessioni coglie l’opportunità data dal DL Sviluppo 83/2012, che apporta delle modifiche alla riforma del lavoro elaborata dal Ministro Fornero, L. 92/2012.
Come si è evoluta la normativa sui contratti a termine
Fino all’anno scorso, il D.lgs. 368/2001, approvato per l’attuazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, stabiliva che se il lavoratore veniva riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto doveva essere stipulato a tempo indeterminato.
Ciò significa che per poter stipulare un nuovo contratto a termine si dovevano attendere almeno dieci o venti giorni dalla scadenza.
La riforma del lavoro ideata dal Ministro Fornero ed entrata in vigore lo scorso 18 luglio, ha innalzato questi termini a 60 e 90 giorni. Allo stesso tempo, però, la norma ha previsto intervalli di tempo abbreviati di 20 e 30 giorni in caso di riorganizzazione del processo lavorativo, del rinnovo di una commessa o in presenza di un progetto di ricerca.
L’accordo tra Confprofessioni e i sindacati ha applicato il DL 83/2012, in base al quale, in presenza di contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, si può abbreviare a 20 o 30 giorni il lasso di tempo tra i due contratti a termine.