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Stop all’autocertificazione in classe energetica G. Il decreto in Gazzetta

Stop all’autocertificazione in classe energetica G. Il decreto in Gazzetta

Modificate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica. Procedure semplificate al posto dell’autodichiarazione

Vedi Aggiornamento del 23/07/2013
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 23/07/2013
14/12/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che elimina la possibilità per i proprietari di edifici energivori di autocertificare la classe energetica G.
 
Il nuovo DM modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
 
La Commissione Europea contestava, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione violava l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE (leggi tutto).

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3. La novità riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.
 
Benchè effettuabile con procedura semplificata, la certificazione energetica diventa dunque obbligatoria per tutti, o quasi, gli edifici, aprendo nuovi spazi di attività per i certificatori energetici.

Il Decreto fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo degli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica: si tratta di quelli per i quali è tecnicamente impossibile effettuarla o in cui non è necessario garantire un confort abitativo (box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), i ruderi e gli scheletri strutturali.

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.

Infine, il Decreto specifica meglio una disposizione che interessa i condomini: gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti hanno l’obbligo di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.
 
La norma è quella contenuta nell’ultimo capoverso del paragrafo 7.5 dell’allegato A del DM 26 giugno 2009 che, nella formulazione originaria, imponeva agli amministratori degli stabili un più vago obbligo di “fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari”.


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