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Dal Ministero del Lavoro la procedura per la valutazione dei rischi

Dal Ministero del Lavoro la procedura per la valutazione dei rischi

Si applica alle imprese fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche da quelle fino a 50

Vedi Aggiornamento del 04/03/2015
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 04/03/2015
12/12/2012 - Con il Decreto del 30 novembre 2012, il Ministero del Lavoro definisce la procedura standardizzata per effettuare la valutazione dei rischi, prevista dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

Scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.
 
Il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e compilerà il documento, previa consultazione del RLS/RLST e tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
 
In sintesi, le fasi del processo sono:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
 
La valutazione dei rischi - si legge nel decreto -, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
 
Del decreto è stato dato avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 285 del 6 dicembre 2012. Entrerà in vigore agli inizi di febbraio 2013 (60 giorni dopo l’avviso di pubblicazione).
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