Piano Casa Abruzzo, interventi fino al 2014
NORMATIVA
Piano Casa Abruzzo, interventi fino al 2014
Le misure per il rilancio dell’edilizia non si cumulano a quelle per la riqualificazione urbana
08/01/2013 - L’Abruzzo allunga al 31 dicembre 2014 i termini del Piano Casa e integra le misure per la riqualificazione urbana contenute nella LR 49/2012, attuativa del DL Sviluppo 70/2011.
È stata approvata alla fine di dicembre la Legge Regionale 62/2012, che specifica però la non cumulabilità delle premialità del Piano Casa con quelle previste per la riqualificazione urbana.
Il Piano Casa varato nel 2009 e via via prorogato limita i lavori di ampliamento e sostituzione edilizia agli edifici che abbiano almeno il 50% della superficie a destinazione residenziale, escludendo quelli a destinazione diversa. Gli aumenti volumetrici sono ammessi fino al 20% e non possono superare la soglia dei 200 metri cubi, con un intervento minimo di 9 metri quadri.
Per le demolizioni e ricostruzioni, invece, è previsto un incremento del 35%. Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede gratuitamente al Comune l’area su cui è situato l’edificio, impegnandosi a sistemarla a verde pubblico attrezzato, parcheggi o a fornirla di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, può usufruire di un ulteriore bonus, pari al 30% della superficie dell’immobile demolito. Il nuovo fabbricato deve però raggiungere la classe energetica B.
Nel 2012, per dare attuazione al Decreto Sviluppo, il Piano Casa tradizionalmente inteso ha inglobato una serie di misure per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana delle aree degradate attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici sia residenziali sia a destinazione diversa.
Sulla base di queste novità, i Comuni possono riconoscere un premio volumetrico del 20% agli interventi di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione edilizia degli edifici residenziali. L'incremento volumetrico può essere aumentato fino al 40% se il proprietario paga al Comune una somma pari commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. In questo caso, il Comune deve utilizzare gli introiti per acquisire aree destinate ai parcheggi, realizzare opere di urbanizzazione secondaria e rimuovere le barriere architettoniche negli spazi pubblici. E' inoltre previsto un premio aggiuntivo fino al 10% per i lavori che portano un edificio a classificarsi in classe energetica A.
Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e ricostruzione sugli edifici non residenziali sono incentivati con un aumento del 10% della superficie utile lorda. Con le stesse modalità previste per gli immobili residenziali è possibile ottenere un ulteriore aumento del 10%. Se l’intervento realizzato ha la qualificazione energetica in classe B si può ottenere un altro bonus fino al 10%. Un ulteriore 5% è riconosciuto agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali con il contestuale smantellamento e bonifica di immobili con coperture di amianto.
Sono infine ammessi i cambi di destinazione d’uso, purchè tra destinazioni compatibili, e le modifiche alla sagoma per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, a patto che vengano rispettate le norme sulle altezze e le distanze contenute nel DM 1444/1968.
Le misure del 2009 non sono cumulabili con quelle del 2012. Nella progettazione dell'intervento bisogna scegliere di quali premialità avvalersi.
È stata approvata alla fine di dicembre la Legge Regionale 62/2012, che specifica però la non cumulabilità delle premialità del Piano Casa con quelle previste per la riqualificazione urbana.
Il Piano Casa varato nel 2009 e via via prorogato limita i lavori di ampliamento e sostituzione edilizia agli edifici che abbiano almeno il 50% della superficie a destinazione residenziale, escludendo quelli a destinazione diversa. Gli aumenti volumetrici sono ammessi fino al 20% e non possono superare la soglia dei 200 metri cubi, con un intervento minimo di 9 metri quadri.
Per le demolizioni e ricostruzioni, invece, è previsto un incremento del 35%. Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede gratuitamente al Comune l’area su cui è situato l’edificio, impegnandosi a sistemarla a verde pubblico attrezzato, parcheggi o a fornirla di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, può usufruire di un ulteriore bonus, pari al 30% della superficie dell’immobile demolito. Il nuovo fabbricato deve però raggiungere la classe energetica B.
Nel 2012, per dare attuazione al Decreto Sviluppo, il Piano Casa tradizionalmente inteso ha inglobato una serie di misure per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana delle aree degradate attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici sia residenziali sia a destinazione diversa.
Sulla base di queste novità, i Comuni possono riconoscere un premio volumetrico del 20% agli interventi di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione edilizia degli edifici residenziali. L'incremento volumetrico può essere aumentato fino al 40% se il proprietario paga al Comune una somma pari commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. In questo caso, il Comune deve utilizzare gli introiti per acquisire aree destinate ai parcheggi, realizzare opere di urbanizzazione secondaria e rimuovere le barriere architettoniche negli spazi pubblici. E' inoltre previsto un premio aggiuntivo fino al 10% per i lavori che portano un edificio a classificarsi in classe energetica A.
Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e ricostruzione sugli edifici non residenziali sono incentivati con un aumento del 10% della superficie utile lorda. Con le stesse modalità previste per gli immobili residenziali è possibile ottenere un ulteriore aumento del 10%. Se l’intervento realizzato ha la qualificazione energetica in classe B si può ottenere un altro bonus fino al 10%. Un ulteriore 5% è riconosciuto agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali con il contestuale smantellamento e bonifica di immobili con coperture di amianto.
Sono infine ammessi i cambi di destinazione d’uso, purchè tra destinazioni compatibili, e le modifiche alla sagoma per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, a patto che vengano rispettate le norme sulle altezze e le distanze contenute nel DM 1444/1968.
Le misure del 2009 non sono cumulabili con quelle del 2012. Nella progettazione dell'intervento bisogna scegliere di quali premialità avvalersi.