Certificatori energetici e impianti termici, via libera ai regolamenti
Definiti i criteri di accreditamento per i tecnici della certificazione energetica, aboliti i controlli annuali sugli impianti sotto i 100 Kw
15/02/2013 - Via libera del Consiglio dei Ministri di oggi a due regolamenti sull’accreditamento dei certificatori energetici (scarica la bozza) e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici (scarica la bozza).
Con le due norme l’Italia intende archiviare definitivamente la procedura di infrazione dell’Unione Europea per non aver recepito integralmente la Direttiva 2002/91/CE.
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il Decreto è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).
Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.
IMPIANTI TERMICI
Nell’adeguarsi alle norme europee sulle procedure per l’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, l’Italia introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale.
Il nuovo regolamento prevede che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione. La misura implica un notevole risparmio per i cittadini, che al momento pagano un “bollino” per i costi di gestione delle ispezioni. Dal momento che i costi sono proporzionali al numero delle ispezioni, la riduzione dei controlli farà presumibilmente scendere il costo del bollino.
Secondo il testo approvato dal CdM, durante la climatizzazione invernale la temperatura degli edifici a destinazione industriale o artigianale non deve superare i 18 gradi. Negli altri immobili la soglia massima è invece 20 gradi. Durante la climatizzazione estiva non si può scendere invece sotto i 26 gradi. In tutti i casi sono previsti due gradi di tolleranza e deroghe motivate dalle destinazioni d’uso.
Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il Catasto territoriale degli impianti termici, da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica (Leggi Tutto).