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Il diritto a edificare può essere rivalutato

Il diritto a edificare può essere rivalutato

Agenzia delle Entrate: valgono le stesse regole previste per il valore degli immobili se il diritto esiste dal primo gennaio 2013

Vedi Aggiornamento del 22/10/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/10/2014
27/02/2013 - I diritti edificatori possono essere assimilati agli immobili ed essere oggetto di rivalutazione. Perché ciò sia possibile, precisa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E/2013, bisogna essere titolari del diritto al primo gennaio 2013 e far redigere la perizia entro il 30 giugno.
 
Rispondendo alle domande poste dalla stampa specializzata, il Fisco ha ricordato che lo schema contrattuale della cessione di cubatura, già diffuso nella prassi, è stato tipizzato dal DL Sviluppo 70/2011 per liberalizzare le costruzioni private.
 
Secondo le Entrate, i contratti che trasferiscono, modificano o costituiscono i diritti edificatori godono dello stesso regime dei diritti reali su beni immobili e rientrano tra i redditi diversi dell’articolo 67 del Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi.
 
Appartengono ai redditi diversi quelli non conseguiti grazie al lavoro dipendente o all’esercizio di arti e professioni, come le plusvalenze realizzate con la cessione degli immobili o la lottizzazione dei terreni.
 
In base a queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il diritto edificatorio è diverso ed autonomo rispetto al diritto di proprietà. Nel consegue che il valore dei diritti a edificare può essere rideterminato.
 
Per la rivalutazione, però, al primo gennaio 2013 il contribuente deve risultare titolare del diritto edificatorio. Allo stesso tempo, è necessario che entro il 30 giugno 2013 sia redatta la perizia giurata di stima.
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