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Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri

Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri

La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti

Vedi Aggiornamento del 28/08/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 28/08/2014
22/02/2013 - Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
 
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
 
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
 
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
 
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
 
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
 
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
 
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
 
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
 
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
 
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
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