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STP, Zambrano: buon punto di partenza ma c’è ancora da fare

STP, Zambrano: buon punto di partenza ma c’è ancora da fare

Il presidente CNI a Edilportale: si rischia di entrare in competizione con le società di ingegneria

Vedi Aggiornamento del 21/01/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/01/2014
08/02/2013 - Così come regolate, le STP, Società tra professionisti, rappresentano un punto di partenza per l’attività professionale, ma il loro funzionamento potrebbe essere migliorato. È il commento rilasciato a Edilportale da Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri.
 
“Il giudizio è sostanzialmente positivo - afferma - anche se non mancano elementi di criticità. Forse una maggiore dose di coraggio sarebbe servita per aprirsi alla modernità”.
 
“Noi come professioni dell'area tecnica - continua Zambrano -  avremmo voluto avere una norma ancor più all'avanguardia, ma bisogna fare i conti con le singole esigenze dei vari Ordini. Comunque questo regolamento rappresenta una buona base di partenza”.
 
Tra le criticità individuare dal presidente del Cni spiccano i vincoli in termini di numero e diritti di voto imposti ai soci di capitale, ma anche ai professionisti, che possono partecipare ad una sola STP. “Sicuramente un limite - sostiene Zambrano - se pensiamo ad esempio all'ambito delle opere pubbliche, dove spesso sono necessarie società multidisciplinari per rispettare i criteri di aggiudicazione, questo regolamento può creare delle rigidità al sistema”.
 
A detta di Zambrano, inoltre, la norma “non chiarisce bene l'iscrizione della società all'albo professionale e questo è un limite perché si entra in competizione con le società di ingegneria che possono operare in piena libertà”.
 
Rispetto al resto dell’Europa, conclude il presidente del Cni, il regolamento sulle STP rappresenta un primo passo verso l’allineamento. “Il percorso per noi - precisa - è solo all'inizio. Ci sono Paesi, infatti, dove le società tra professionisti rappresentano la norma. Da noi sono l'eccezione”.
 
Ricordiamo che il regolamento sulle STP ha ricevuto l’ok del Ministero della Giustizia dopo uno stand-by durato diversi mesi (Leggi Tutto).
 
In base al testo approvato, la STPpuò essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi. Sono previste inoltre le società multidisciplinari, costituite per l’esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell’albo dell’attività dichiarata come prevalente. Nel caso in cui non esista un’attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.


Per poter partecipare ad una Stp, i soci devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari.


Per rispondere ai criteri della trasparenza, i professionisti devono dare al cliente la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro, metterlo al corrente di possibili conflitti di interesse e di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico.
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