Appalti, non si può limitare l’avvalimento
NORMATIVA
Appalti, non si può limitare l’avvalimento
Corte Giustizia Ue: per la dimostrazione dei requisiti tecnici e finanziari si può ricorrere a più di un soggetto
06/03/2013 - Un’impresa che partecipa ad una gara d’appalto può dimostrare di possedere i requisiti richiesti ricorrendo ad uno o più soggetti.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Giustizia Europea nella Causa C‑94/12. Nelle sue considerazioni, presentate giovedì 28 febbraio scorso, la Corte Ue ha affermato che le norme nazionali che limitano il ricorso all’avvalimento contrastano con la Direttiva 2004/18/CE.
Nel caso esaminato, un raggruppamento temporaneo di imprese aveva partecipato ad una gara per l’ammodernamento e ampliamento di una strada provinciale. Per soddisfare i dei requisiti di certificazione delle Società Organismo di Attestazione, aveva fatto riferimento alle capacità di due imprese della stessa categoria di qualificazione in materia di lavori di ammodernamento ed ampliamento.
Dal momento che il Codice Appalti vieta di fare riferimento alle capacità di più di un’impresa all’interno della medesima categoria, l’amministrazione aggiudicatrice l’aveva esclusa.
Di fronte alla presentazione del ricorso da parte dell’interessata, la Corte Ue ha osservato come la Direttiva 2004/18/CE preveda che gli operatori economici possano fare riferimento alle capacità di altri soggetti per la determinazione dei loro requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale per un determinato appalto pubblico di lavori.
Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la direttiva non intende imporre restrizioni sul numero di imprese ausiliarie sulle cui capacità un potenziale offerente potrebbe fare affidamento.
Ne consegue che ogni disposizione nazionale con limiti in tal senso contrasta con la normativa comunitaria perché limita l’apertura alla concorrenza.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Giustizia Europea nella Causa C‑94/12. Nelle sue considerazioni, presentate giovedì 28 febbraio scorso, la Corte Ue ha affermato che le norme nazionali che limitano il ricorso all’avvalimento contrastano con la Direttiva 2004/18/CE.
Nel caso esaminato, un raggruppamento temporaneo di imprese aveva partecipato ad una gara per l’ammodernamento e ampliamento di una strada provinciale. Per soddisfare i dei requisiti di certificazione delle Società Organismo di Attestazione, aveva fatto riferimento alle capacità di due imprese della stessa categoria di qualificazione in materia di lavori di ammodernamento ed ampliamento.
Dal momento che il Codice Appalti vieta di fare riferimento alle capacità di più di un’impresa all’interno della medesima categoria, l’amministrazione aggiudicatrice l’aveva esclusa.
Di fronte alla presentazione del ricorso da parte dell’interessata, la Corte Ue ha osservato come la Direttiva 2004/18/CE preveda che gli operatori economici possano fare riferimento alle capacità di altri soggetti per la determinazione dei loro requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale per un determinato appalto pubblico di lavori.
Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la direttiva non intende imporre restrizioni sul numero di imprese ausiliarie sulle cui capacità un potenziale offerente potrebbe fare affidamento.
Ne consegue che ogni disposizione nazionale con limiti in tal senso contrasta con la normativa comunitaria perché limita l’apertura alla concorrenza.