Oneri urbanizzazione, l’aumento non può essere retroattivo
NORMATIVA
Oneri urbanizzazione, l’aumento non può essere retroattivo
Tar Sardegna: gli aumenti non si applicano alle concessioni edilizie rilasciate prima dell’adeguamento
28/03/2013 - L’aumento degli oneri di urbanizzazione non può avere effetto retroattivo e non può applicarsi ai titoli edilizi già rilasciati. Lo ha affermato il Tar Sardegna, che con la sentenza 75/2013 si è allineato alle precedenti pronunce della giustizia amministrativa.
Il caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo riguarda una società che aveva stipulato una convenzione urbanistica di attuazione del piano di lottizzazione per la realizzazione di un intervento edilizio.
In base alla convenzione siglata, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria su ogni metro cubo era di 0,924 euro. In seguito, però, il Comune si era adeguato al costo della vita e alle nuove tabelle parametriche regionali, portando a 2,77 euro l’incidenza degli oneri su ogni metro cubo.
Dopo il ricorso presentato dalla società, il Tar ha affermato che le nuove delibere comunali non possono avere un effetto retroattivo.
I maggiori oneri di urbanizzazione introdotti non possono quindi essere applicati alle concessioni edilizie già rilasciate, ma valgono solo per i titoli abilitativi rilasciati dopo l’adozione della delibera.
L’unica eccezione è costituita dalle concessioni edilizie in cui il Comune inserisce l’espressione “salvo conguaglio”. In questo caso, infatti, l’Amministrazione può pretendere il pagamento della maggiorazione.
Ricordiamo che, ai sensi del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene stabilita da una delibera del consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche regionali. In assenza delle tabelle parametriche i Comuni definiscono gli oneri di urbanizzazione con una delibera provvisoria.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono inoltre essere aggiornati ogni cinque anni rifacendosi alle disposizioni regionali.
Il caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo riguarda una società che aveva stipulato una convenzione urbanistica di attuazione del piano di lottizzazione per la realizzazione di un intervento edilizio.
In base alla convenzione siglata, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria su ogni metro cubo era di 0,924 euro. In seguito, però, il Comune si era adeguato al costo della vita e alle nuove tabelle parametriche regionali, portando a 2,77 euro l’incidenza degli oneri su ogni metro cubo.
Dopo il ricorso presentato dalla società, il Tar ha affermato che le nuove delibere comunali non possono avere un effetto retroattivo.
I maggiori oneri di urbanizzazione introdotti non possono quindi essere applicati alle concessioni edilizie già rilasciate, ma valgono solo per i titoli abilitativi rilasciati dopo l’adozione della delibera.
L’unica eccezione è costituita dalle concessioni edilizie in cui il Comune inserisce l’espressione “salvo conguaglio”. In questo caso, infatti, l’Amministrazione può pretendere il pagamento della maggiorazione.
Ricordiamo che, ai sensi del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene stabilita da una delibera del consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche regionali. In assenza delle tabelle parametriche i Comuni definiscono gli oneri di urbanizzazione con una delibera provvisoria.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono inoltre essere aggiornati ogni cinque anni rifacendosi alle disposizioni regionali.