Sicurezza, abilitazione obbligatoria per chi usa attrezzature da cantiere
SICUREZZA
Sicurezza, abilitazione obbligatoria per chi usa attrezzature da cantiere
In vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, corsi di formazione e integrazioni entro 24 mesi
19/03/2013 - Novità in materia di sicurezza sul lavoro per gli utilizzatori di macchine o attrezzature da cantiere e non solo: è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori.
L’abilitazione è richiesta per chi per chi utilizza le seguenti attrezzature di lavoro:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
L’Accordo attua l’art. 73, comma 5 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) ed individua, oltre alle attrezzature interessate, anche i soggetti formatori, la durata dei corsi, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In particolare, per ogni abilitazione il corso prevede tre moduli (teorico, tecnico e pratico) con durate minime diverse e le modalità di valutazione dei soggetti abilitanti.
Per gli operatori interessati sarà obbligatorio l’aggiornamento quinquennale, della durata di 4 ore, dell’abilitazione a partire dalla data di rilascio dell’attestato.
L’accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 marzo 2012) e prevede, per gli operatori interessati, 24 mesi di tempo per l'ultimazione dei corsi o l'integrazione di formazioni pregresse.
L’abilitazione è richiesta per chi per chi utilizza le seguenti attrezzature di lavoro:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
L’Accordo attua l’art. 73, comma 5 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) ed individua, oltre alle attrezzature interessate, anche i soggetti formatori, la durata dei corsi, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In particolare, per ogni abilitazione il corso prevede tre moduli (teorico, tecnico e pratico) con durate minime diverse e le modalità di valutazione dei soggetti abilitanti.
Per gli operatori interessati sarà obbligatorio l’aggiornamento quinquennale, della durata di 4 ore, dell’abilitazione a partire dalla data di rilascio dell’attestato.
L’accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 marzo 2012) e prevede, per gli operatori interessati, 24 mesi di tempo per l'ultimazione dei corsi o l'integrazione di formazioni pregresse.