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Liguria, disciplinata la gestione di terre e rocce da scavo

Liguria, disciplinata la gestione di terre e rocce da scavo

In attesa delle norme nazionali è stata definita la procedura da utilizzare per produzioni inferiori a 1000 mc

Vedi Aggiornamento del 15/10/2014
di Giovanni Carbone
Vedi Aggiornamento del 15/10/2014
01/03/2013 - Con la pubblicazione della delibera 89/2013 la regione Liguria ha definitogli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri.
 
Le norme nazionali di riferimento in materia di terre e rocce sono il Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente) e il recente DM 161/2012 (Regolamento sull’utilizzo di terre e rocce da scavo); ad oggi, si attende decreto interministeriale che disciplini la gestione degli scavi di ridotte dimensioni, con volumetrie non maggiori di 6000 mc.
 
Il regolamento regionale disciplina l’utilizzazione degli inerti da scavo la cui volumetria non superi i 1000 mc, nel rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale.
 
In particolare, per le opere non soggette a Valutazione di impatto ambientale (Via)  o Autorizzazione integrata ambientale (Aia) nei piccoli cantieri (volumetria <1000 mc), il regolamento prevede la possibilità di sostituire il “Piano di utilizzo”, previsto dal DM 161/2012, con una dichiarazione sottoscritta dal progettista che attesti:
 
- che l'opera non è sottoposta a Via o Aia e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1000 mc in banco;
- che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
- che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del DM 161/2012;
- che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, parte quarta, del DLgs 152/06 e successive modificazioni;
- che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui all'allegato 4 del DM 161/06 con spacifico riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
- che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente.
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