Conto termico, pubblicate le regole applicative definitive
NORMATIVA
Conto termico, pubblicate le regole applicative definitive
Il Gse illustra le procedure per la richiesta degli incentivi e l’iscrizione nei registri informatici riservata agli interventi tra 500 e 1000 kW
12/04/2013 - Pubblicata dal Gse, Gestore dei servizi energetici, la versione definitiva delle regole applicative del Conto Termico. Vengono quindi disciplinate le modalità di accesso agli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di piccole dimensioni volti all’incremento dell’efficienza energetica.
Le linee guida, che contengono la scheda domanda prevista dall’articolo 7 comma 1 del DM 28 dicembre 2012 - Conto Termico, hanno tenuto in considerazione le consultazioni sul testo provvisorio da parte di associazioni di categoria e soggetti beneficiari degli incentivi (Leggi Tutto).
I contenuti delle linee guida
Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, il soggetto responsabile, cioè quello che ha sostenuto direttamente le spese e ha stipulato il contratto con il Gse, deve presentare al Gse la scheda domanda.
Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto, si dovrà presentare una sola scheda domanda entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo intervento.
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di un componente, un impianto o una parte di impianto realizzati o sostituiti per i quali siano già stati riconosciuti gli incentivi previsti dal Conto Termico, non possono essere ammessi all’incentivazione.
Accedendo nell’apposita area clienti, il soggetto responsabile inserisce i dati relativi al sistema edificio-impianto e i dati relativi al sistema edificio-impianto e riceve un codice dal portale. In seguito carica ulteriori documenti, come l’eventuale delega o contratto con una Esco, le fatture e i bonifici effettuati.
Dopo aver inserito le informazioni, il soggetto responsabile deve verificare la scheda tecnica riportante il riepilogo dei dati. In seguito il Gse effettua l’istruttoria e se ricorrono tutti i presupposti ammette il soggetto all’incentivo, che viene erogato tramite bonifico bancario su base annuale o in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non superiori i 600 euro.
Se la documentazione risulta carente, il soggetto responsabile deve inviare le integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Nel caso in cui manchino i presupposti, il Gse invia la comunicazione del preavviso di rigetto, cui il soggetto responsabile può rispondere entro 10 giorni.
Per gli interventi di potenza termica compresa tra 500 e 1000 kW, oltre al rispetto dei requisiti è necessaria l’iscrizione in appositi Registri informatici tenuti dal Gse. Il Bando relativo alla prima procedura sarà pubblicato entro il 29 aprile, cioè 20 giorni dopo la pubblicazione delle linee guida. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate nei successivi 60 giorni.
I successivi Bandi saranno pubblicati 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai Registri che, a decorrere dal 2014, è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Hanno l’obbligo di iscriversi ai registri i soggetti responsabili che effettuano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica e la sostituzione12 di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
Cosa prevede il Conto Termico
Ricordiamo che il Conto Termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.
L’incentivo, che non è cumulabile con altri bonus fiscali, copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato (Leggi Tutto).
Le linee guida, che contengono la scheda domanda prevista dall’articolo 7 comma 1 del DM 28 dicembre 2012 - Conto Termico, hanno tenuto in considerazione le consultazioni sul testo provvisorio da parte di associazioni di categoria e soggetti beneficiari degli incentivi (Leggi Tutto).
I contenuti delle linee guida
Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, il soggetto responsabile, cioè quello che ha sostenuto direttamente le spese e ha stipulato il contratto con il Gse, deve presentare al Gse la scheda domanda.
Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto, si dovrà presentare una sola scheda domanda entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo intervento.
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di un componente, un impianto o una parte di impianto realizzati o sostituiti per i quali siano già stati riconosciuti gli incentivi previsti dal Conto Termico, non possono essere ammessi all’incentivazione.
Accedendo nell’apposita area clienti, il soggetto responsabile inserisce i dati relativi al sistema edificio-impianto e i dati relativi al sistema edificio-impianto e riceve un codice dal portale. In seguito carica ulteriori documenti, come l’eventuale delega o contratto con una Esco, le fatture e i bonifici effettuati.
Dopo aver inserito le informazioni, il soggetto responsabile deve verificare la scheda tecnica riportante il riepilogo dei dati. In seguito il Gse effettua l’istruttoria e se ricorrono tutti i presupposti ammette il soggetto all’incentivo, che viene erogato tramite bonifico bancario su base annuale o in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non superiori i 600 euro.
Se la documentazione risulta carente, il soggetto responsabile deve inviare le integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Nel caso in cui manchino i presupposti, il Gse invia la comunicazione del preavviso di rigetto, cui il soggetto responsabile può rispondere entro 10 giorni.
Per gli interventi di potenza termica compresa tra 500 e 1000 kW, oltre al rispetto dei requisiti è necessaria l’iscrizione in appositi Registri informatici tenuti dal Gse. Il Bando relativo alla prima procedura sarà pubblicato entro il 29 aprile, cioè 20 giorni dopo la pubblicazione delle linee guida. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate nei successivi 60 giorni.
I successivi Bandi saranno pubblicati 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai Registri che, a decorrere dal 2014, è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Hanno l’obbligo di iscriversi ai registri i soggetti responsabili che effettuano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica e la sostituzione12 di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
Cosa prevede il Conto Termico
Ricordiamo che il Conto Termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.
L’incentivo, che non è cumulabile con altri bonus fiscali, copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato (Leggi Tutto).