Fotovoltaico, annullati i limiti di installazione sulle serre
NORMATIVA
Fotovoltaico, annullati i limiti di installazione sulle serre
Tar Lazio: rapporto 50% tra superfici di serre e pannelli non sufficiente a garantire la coltivazione
02/04/2013 - Sotto accusa i limiti del Quarto Conto Energia alle serre fotovoltaiche. Con la sentenza 3143/2013, nei giorni scorsi il Tar Lazio ha annullato l’articolo 14 comma 2 del DM 5 maggio 2011 - Quarto Conto Energia, in base al quale una serra può essere coperta solo in parte dai pannelli fotovoltaici.
Secondo l’articolo 14 comma 2, infatti, dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre, per poter garantire la coltivazione il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei pannelli e la superficie di copertura della serra non deve superare il 50%.
In seguito al ricorso, presentato da una società contro questi limiti, il Gse - Gestore dei Servizi energetici e il Ministero dello Sviluppo Economico avevano affermato che la norma voleva contrastare l’uso eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione.
Il Tribunale Amministrativo ha invece dato ragione ai ricorrenti. A detta del Tar, infatti, i limiti posti dal Quarto Conto Energia oltre ad essere illogici e contraddittori non sono sufficienti a garantire le coltivazioni in serra.
Per i giudici del Tar, il fatto che il limite del 50% debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non tiene presente le diverse condizioni di luminosità e calore delle regioni italiane.
Per garantire le coltivazioni, si legge nella sentenza, sono necessari altri parametri, come il clima, la luminosità, la qualità del territorio e le risorse idriche.
Limitare i criteri al rapporto tra la superficie della serra e quella dei pannelli appare al Tribunale Amministrativo un limite illegittimo e un eccesso di potere. Per questi motivi i giudici hanno deciso di annullare la disposizione specificando che il ministero dello Sviluppo Economico può far valere i limiti per alcune tipologie di serre.
Secondo l’articolo 14 comma 2, infatti, dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre, per poter garantire la coltivazione il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei pannelli e la superficie di copertura della serra non deve superare il 50%.
In seguito al ricorso, presentato da una società contro questi limiti, il Gse - Gestore dei Servizi energetici e il Ministero dello Sviluppo Economico avevano affermato che la norma voleva contrastare l’uso eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione.
Il Tribunale Amministrativo ha invece dato ragione ai ricorrenti. A detta del Tar, infatti, i limiti posti dal Quarto Conto Energia oltre ad essere illogici e contraddittori non sono sufficienti a garantire le coltivazioni in serra.
Per i giudici del Tar, il fatto che il limite del 50% debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non tiene presente le diverse condizioni di luminosità e calore delle regioni italiane.
Per garantire le coltivazioni, si legge nella sentenza, sono necessari altri parametri, come il clima, la luminosità, la qualità del territorio e le risorse idriche.
Limitare i criteri al rapporto tra la superficie della serra e quella dei pannelli appare al Tribunale Amministrativo un limite illegittimo e un eccesso di potere. Per questi motivi i giudici hanno deciso di annullare la disposizione specificando che il ministero dello Sviluppo Economico può far valere i limiti per alcune tipologie di serre.