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Impianti fotovoltaici oltre 6kW, i geometri non possono progettarli

Impianti fotovoltaici oltre 6kW, i geometri non possono progettarli

Consentita la progettazione di impianti di potenza inferiore ma aggiungendo altri requisiti al diploma

Vedi Aggiornamento del 04/12/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 04/12/2013
22/05/2013 - bsp;- Un geometra non può progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW. Può progettare invece un impianto di potenza inferiore, ma in qualità di tecnico abilitato e non come professionista iscritto ad un albo; ciò significa che non è sufficiente il titolo di studio da geometra e la successiva iscrizione all’albo, ma sono necessari ulteriori percorsi formativi e lavorativi.

È la conclusione cui è giunto il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dopo un’analisi della normativa vigente (scarica il Parere).
 
Secondo il Centro Studi del Cni, la spiegazione deriva dall’analisi del Regio Decreto 274/1929, recante l’ordinamento professionale dei geometri, e del DM 37/2008, che regola le autorizzazioni per l’installazione degli impianti negli edifici.
 
Da una parte, spiega il Cni, il Regio Decreto 247/1929 all’articolo 16 “non ricomprende fra le competenze professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici”, dall’altra il DM 37/2008 precisa che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta e stabilisce che se la potenza dell’impianto supera i 6 kW, la sua progettazione può essere eseguita solo da un professionista iscritto all’albo.
 
Come diplomato e iscritto all’albo, al geometra è quindi interdetta la progettazione di impianti che superano la potenza di 6 kW.
 
Il geometra può però redigere il progetto di un impianto di potenza inferiore ai 6 KW in qualità di tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 4 del DM 37/2008. Il professionista dovrà quindi possedere uno dei seguenti requisiti:

- diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica;
- qualifica conseguita al termine di scuola secondaria seguita  da  un periodo di inserimento di almeno  due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del  settore;
- attestato di formazione professionale conseguito dopo un periodo di inserimento   di  almeno  quattro  anni  consecutivi alle  dirette dipendenze  di una impresa del settore;
- prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività un periodo non inferiore a tre anni, escluso  quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio installatore.
 
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