Sicurezza, chiarite le attività che integrano i requisiti di CSP e CSE
SICUREZZA
Sicurezza, chiarite le attività che integrano i requisiti di CSP e CSE
Il Ministero del Lavoro promuove l’elenco di attività proposto dagli Ingegneri
09/05/2013 - Quali sono le attività lavorative da comprovare, affinchè il Coordinatore per la progettazione (Csp) o l’esecuzione (Cse) dei lavori abbia tutti i requisiti professionali richiesti?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un chiarimento in risposta all’interpello avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in riferimento all’articolo 98, comma 1, lettera a), b) e c) del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro che definisce i requisiti professionali del CSP e del CSE. Tra i requisiti predetti figurano il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 98 ed il possesso di un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo che va da 1 a 3 anni, a seconda del titolo di studio posseduto.
Allegato all’istanza, il CNI ha presentato un elenco esemplificativo e non esaustivo di attività svolte nell’ambito dei cantieri temporanei che la Commissione ministeriale per gli Interpelli ha definito “coerenti con le finalità normative” e dunque integrative dei requisiti suddetti.
L’elenco delle attività è il seguente:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino principalmente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
Ricordiamo che il 15 maggio 2013 scadrà il termine entro il quale, i professionisti abilitati al ruolo di CSP e CSE nei cantieri temporanei o mobili, dovranno completare l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 40 ore, ai sensi dell’art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del DLgs n. 81/2008.
Tale data vincola i coordinatori abilitati ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DLgs 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri e, dunque, prima dell’entrata in vigore del vigente decreto legislativo n. 81.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un chiarimento in risposta all’interpello avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in riferimento all’articolo 98, comma 1, lettera a), b) e c) del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro che definisce i requisiti professionali del CSP e del CSE. Tra i requisiti predetti figurano il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 98 ed il possesso di un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo che va da 1 a 3 anni, a seconda del titolo di studio posseduto.
Allegato all’istanza, il CNI ha presentato un elenco esemplificativo e non esaustivo di attività svolte nell’ambito dei cantieri temporanei che la Commissione ministeriale per gli Interpelli ha definito “coerenti con le finalità normative” e dunque integrative dei requisiti suddetti.
L’elenco delle attività è il seguente:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino principalmente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
Ricordiamo che il 15 maggio 2013 scadrà il termine entro il quale, i professionisti abilitati al ruolo di CSP e CSE nei cantieri temporanei o mobili, dovranno completare l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 40 ore, ai sensi dell’art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del DLgs n. 81/2008.
Tale data vincola i coordinatori abilitati ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DLgs 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri e, dunque, prima dell’entrata in vigore del vigente decreto legislativo n. 81.