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Sicurezza sul lavoro, dal Ministero le linee guida per compilare il DVR

Sicurezza sul lavoro, dal Ministero le linee guida per compilare il DVR

Obbligatoria la “data certa”; se manca, il datore di lavoro rischia ammende o l’arresto da 3 a 6 mesi

Vedi Aggiornamento del 29/04/2015
di Giovanni Carbone
Vedi Aggiornamento del 29/04/2015
05/06/2013 - In risposta a 13 quesiti, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) che, dal 1° giugno 2013, è diventato obbligatorio redigere anche per i datori di lavoro di imprese con meno di 10 dipendenti (leggi tutto).
In particolare, le indicazioni si riferiscono alle procedure standardizzate introdotte dal DM 30 novembre 2012 che disciplina quanto previsto dall’articolo 29 del DLgs 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro (leggi tutto).
 
Tra le risposte ministeriali di maggior rilevanza, alcune chiariscono l’obbligo per il datore di lavoro di apporre “data certa” sul Dvr che potrà essere sottoscritto dal RSPP, dal RLS o RLST e dal medico competente (ove nominato), ai soli fini della prova della data.
 
Sulle modalità giuridiche che attestano la data certa, il Ministero rimanda a quanto specificato dal Garante per protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000, elencando 5 possibilità:
 
- ricorso all’auto-prestazione presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento;
- per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
- apposizione della marca temporale sui documenti informatici;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
 
A parere del Ministero, la mancanza della data o delle suddette sottoscrizioni potrebbe costituire, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un’omessa valutazione dei rischi sanzionata nei casi più gravi con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro (articolo 55 del Dlgs 81/2008).
 
In risposta all’ultimo quesito, il Ministero chiarisce che il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza.
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