
Durc, ok alla compensazione tra debiti e crediti con la PA
NORMATIVA
Durc, ok alla compensazione tra debiti e crediti con la PA
Documento valido 120 giorni anche per lavori privati e per usufruire di benefici normativi e contributivi
Vedi Aggiornamento
del 21/01/2015
19/07/2013 - Diventa operativo il rilascio del Durc, Documento unico di regolarità contributiva, per compensazione tra debiti e crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, la validità del documento si allunga da 90 a 120 giorni per lavori pubblici, privati e per richiedere benefici normativi e contributivi.
Le modifiche sono contenute in un nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in un emendamento al Decreto del Fare.
Durc per compensazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 marzo 2013, che permette di ottenere il Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Ciò significa che se un’impresa ha un debito previdenziale e contributivo, il Durc le può comunque essere rilasciato se questa dimostra di aver svolto per la Pubblica Amministrazione delle prestazioni per le quali non ha ricevuto pagamento.
L’importo del credito vantato nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere almeno pari agli oneri contributivi non versati, deve risultare da una certificazione dalla quale emerga anche che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
In questi casi, gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del DL 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012, precisando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione.
Ricordiamo infatti che il decreto pubblicato risponde alle richieste avanzate dagli addetti ai lavori del settore costruzioni, gravati, oltre che dalla crisi, dai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Per questo il DL 52/2012 sulla Spending review ha introdotto la possibilità di certificare e compensare i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della PA. Una chance che è stata in seguito regolata dal DM 25 giugno 2012.
Ai sensi del nuovo decreto ministeriale, infine, il credito indicato nella certificazione può essere ceduto o costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo.
Le altre modifiche al Durc
La disciplina del Documento unico di regolarità contributiva è stata di recente modificata anche da un emendamento al DL del fare approvato in Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Diversamente da quanto previsto nel testo iniziale, la durata del Durc passa da 90 a 120 giorni, non più a 180 giorni. Fino al 31 dicembre 2014, l’estensione della validità del Durc da 90 a 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. Il Durc sarà valido 120 giorni e non un mese anche per fruire di benefici normativi e contributivi.
Le modifiche sono contenute in un nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in un emendamento al Decreto del Fare.
Durc per compensazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 marzo 2013, che permette di ottenere il Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Ciò significa che se un’impresa ha un debito previdenziale e contributivo, il Durc le può comunque essere rilasciato se questa dimostra di aver svolto per la Pubblica Amministrazione delle prestazioni per le quali non ha ricevuto pagamento.
L’importo del credito vantato nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere almeno pari agli oneri contributivi non versati, deve risultare da una certificazione dalla quale emerga anche che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
In questi casi, gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del DL 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012, precisando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione.
Ricordiamo infatti che il decreto pubblicato risponde alle richieste avanzate dagli addetti ai lavori del settore costruzioni, gravati, oltre che dalla crisi, dai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Per questo il DL 52/2012 sulla Spending review ha introdotto la possibilità di certificare e compensare i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della PA. Una chance che è stata in seguito regolata dal DM 25 giugno 2012.
Ai sensi del nuovo decreto ministeriale, infine, il credito indicato nella certificazione può essere ceduto o costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo.
Le altre modifiche al Durc
La disciplina del Documento unico di regolarità contributiva è stata di recente modificata anche da un emendamento al DL del fare approvato in Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Diversamente da quanto previsto nel testo iniziale, la durata del Durc passa da 90 a 120 giorni, non più a 180 giorni. Fino al 31 dicembre 2014, l’estensione della validità del Durc da 90 a 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. Il Durc sarà valido 120 giorni e non un mese anche per fruire di benefici normativi e contributivi.