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Sicurezza sul lavoro, tutte le semplificazioni del decreto del fare

Sicurezza sul lavoro, tutte le semplificazioni del decreto del fare

Negli interventi edilizi nei luoghi di lavoro comunicazioni solo se l'attività richiede più di tre lavoratori

Vedi Aggiornamento del 24/07/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/07/2014
04/07/2013 - Comunicazioni sugli interventi edilizi nei luoghi di lavoro, utilizzo delle attrezzature e valutazione dei rischi nelle attività a basso rischio infortunistico. Sono le semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro introdotte dal Decreto legge “del fare” 69/2013.

Luoghi di lavoro
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali, di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere comunicata all'organo di vigilanza competente per territorio una descrizione delle lavorazioni, delle modalità di esecuzione, delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
 
La comunicazione, obbligatoria solo per i luoghi di  lavoro  dove  è  prevista  la  presenza  di  più  di  tre lavoratori, va effettuata dal datore di lavoro nell'ambito delle istanze presentate allo sportello unico per le attività  produttive. 

Uso delle attrezzature di lavoro
Il  datore  di  lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La  prima verifica  è effettuata dall'Inail, che provvede entro  quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il  termine,  il  datore  di lavoro può avvalersi delle Asl, dell’Arpa o di soggetti pubblici e privati  abilitati.
 
Valutazione dei rischi
In base alle modifiche apportate al D.lgs. 81/2008, nei settori a basso rischio infortunistico, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate in base ai profili di rischio del settore, come previsto dal DM 30 novembre 2012 (leggi tutto).
 
Duvri
Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro e i subappaltatori cooperano per l’attuazione di misure di prevenzione e sicurezza, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di diverse imprese.
 
Per questo motivo il committente elabora il Duvri, Documento unico di valutazione dei rischi o, nei settori a basso rischio infortunistico, individua un incaricato che sopraintende alle attività di sicurezza e coordinamento dei lavori. L’individuazione dell’incaricato deve essere indicata nel contratto di appalto.
 
L’obbligo di redigere il documento non vale invece per i servizi di natura intellettuale, la fornitura di materiali e attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non supera i dieci uomini giorno, a patto che non ci siano rischi per la presenza di elementi cancerogeni (Leggi Tutto).
 
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